Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 47649/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47649/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47649/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 19 marzo 2024 la Corte di appello di Genova ha applicato a Luigi Mastrosimone, Enrico Mannini e Davide Fiorini la pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. Avverso l'anzidetta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47649/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
obbligo di comparizione all'udienza diritto di essere sentito partecipazione alla procedura assenza ingiustificata restituzione in pristino facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 19 marzo 2024 la Corte di appello di Genova ha applicato a Luigi Mastrosimone, Enrico Mannini e Davide Fiorini la pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Fiorini Davide, nato a Massa il 19/4/1987 Mannini Enrico, nato a Montignoso il 14/6/1963 Mastrosimone Luigi, nato a Vaprio D'Adda il 25/5/1976 avverso la sentenza del 19/3/2024 della Corte di appello di Genova Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. Elena Augustin, difensore di Luigi Mastrosimone, che ha chiesto di accogliere il ricorso del suo assistito

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 marzo 2024 la Corte di appello di Genova ha applicato a Luigi Mastrosimone, Enrico Mannini e Davide Fiorini la pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen.

2. Avverso l'anzidetta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.

3. L'Avv. David Giovanni Cappetta, difensore di Enrico Mannini, ha dedotto la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

4. L'Avv. Luca Pezzica, difensore di Davide Fiorini, ha dedotto la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

5. L'Avv. Elena Augustin, difensore di Luigi Mastrosimone, ha dedotto i motivi di seguito indicati. 5.1. Violazione e/o erronea applicazione della legge, per essere la sentenza stata emessa senza la presenza dell'imputato, il quale aveva espressamente richiesto di partecipare all'udienza e non gli era stata notificata l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare. 5.2. Mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinvio dell'udienza del 19 marzo 2024 per legittimo impedimento dell'imputato, non essendogli stata notificata l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti sono inammissibili.

2. Quanto ai ricorsi presentati da Davide Fiorini ed Enrico Mannini va premesso che questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170 - 01) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso in esame, i ricorrenti Fiorini e Mannini non hanno dedotto alcuno dei motivi consentiti, così che i loro ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

3. I motivi del ricorso di Luigi Mastrosimone, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono manifestamente infondati. Il ricorrente ha lamentato di non essere stato presente all'udienza del 19 marzo 2024, non essendogli stata notificata l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare. Al riguardo deve ribadirsi, come già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 19336 del 15/03/2023, Ariano, Rv. 284623 - 01), che l'imputato, che rilascia al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello, acconsente implicitamente a che l'udienza camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito. Nel caso in disamina, non risulta che il ricorrente avesse chiesto di essere autorizzato a comparire in udienza espressamente per essere sentito, sicché non può dolersi della sua assenza all'udienza del 19 marzo 2024, in cui il processo nei suoi confronti è stato definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de