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Sentenza — n. 47043/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls first-instance sentence for sentencing below statutory minimum for resistance to public official.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47043/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a Forlì court sentence that convicted the defendant for resisting a public official and carrying a knife. The court found the first-instance judgment illegal because it imposed a base sentence of five months, which fell below the statutory minimum of six months required by Article 337 of the Penal Code. Consequently, the Supreme Court annulled the penalty determination and remanded the case to the Bologna Court of Appeal for a new sentencing within the correct legal limits.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 443, comma 3 cod. proc. pen.: A sentence imposed below the statutory minimum is illegal and must be annulled with remand to the Court of Appeal for a new determination of the penalty.

Parole chiave

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resistance to public official statutory minimum penalty illegal sentencing annulment with remand public prosecutor appeal penal code provisions sentencing error ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica di Bologna deducendo, con un unico motivo, l'errata determinazione da parte del Tribunale della pena base, fissata sotto il minimo edittale previsto dall'art. 337 cod. pen., tanto da rendere la pena illegale.
Art. 443, comma 3 cod. proc. pen.
Preliminarmente va dato atto che la sentenza impugnata era inappellabile, ai sensi dell'art. 443, comma 3, cod.
Art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020 per come prorogata.
art. 337 cod. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica di Bologna deducendo, con un unico motivo, l'errata determinazione da parte del Tribunale della pena base, fissata sotto il minimo edittale previsto dall'art. 337 cod. pen., tanto da rendere la pena illegale.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica di Bologna nel procedimento a carico di Rotariu Maricel Alin, nato il 06/05/1993 in Romania avverso la sentenza del 17/04/2024 del Tribunale di Forlì; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Forlì ha condannato Rotariu Maricel Alin per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e per la contravvenzione di porto abusivo di coltello, ritenuta la continuazione, alla pena finale di sei mesi di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica di Bologna deducendo, con un unico motivo, l'errata determinazione da parte del Tribunale della pena base, fissata sotto il minimo edittale previsto dall'art. 337 cod. pen., tanto da rendere la pena illegale.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020 per come prorogata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Preliminarmente va dato atto che la sentenza impugnata era inappellabile, ai sensi dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., così da consentire al pubblico ministero il ricorso per cassazione come unico mezzo per far valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena erroneamente inflitta dal giudice di primo grado.

3. Il Tribunale di Forlì, come correttamente rappresentato dal ricorso, ha applicato all'imputato una pena illegale perchè quantificata, come pena-base per il delitto di resistenza pubblico ufficiale, in cinque mesi di reclusione (pag.

3) nonostante quella minima, prevista dall'art. 337 cod. pen., sia di sei mesi di reclusione, e operando su questa l'aumento di un mese di reclusione per la continuazione, per una pena finale di sei mesi di reclusione.

4. L'irrogazione di una pena sotto i limiti previsti per il reato accertato rende la stessa illegale così da comportare l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena alla Corte di appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per il giudizio di secondo grado alla Corte di appello si Bologna. Così deciso il 5 dicembre 2024 La Co