Italian Court dismisses appeal against European arrest warrant detention, upholding flight risk based on recent escape from home detention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione rejected the appeal filed by Giaia Markovic against the Naples Court of Appeal's order validating a European arrest warrant and imposing prison custody. The appellant argued she was unaware of the alternative sentence measure and had no intent to flee, claiming the flight risk assessment was based on erroneous premises. The court dismissed these claims, ruling that the lower court correctly identified a concrete risk of irreperibility based on her recent evasion of home detention and her capture in a hotel despite residing in Rome, thereby justifying the coercive measure under international cooperation obligations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69; Art. 13, Art. 3, Art. 101 Cost.: In proceedings for European arrest warrant execution, the judge must assess the flight risk based on concrete and current facts specific to the surrender procedure, avoiding automated applications that disregard individualized evaluations of the detainee's life circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Markovic Giaia alias Marcovic Giaia, nato a Torino il 22/06/1987 avverso la ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 9/11/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in premessa indicata la Corte di appello di Napoli ha convalidato l'arresto di Giaia Markovic (alias Giaia Marcovic), eseguito in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dalla Autorità giudiziaria austriaca e ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.
2. Ricorre l'indagato con un unico motivo, deducendo l'apparenza di motivazione della ordinanza impugnata. La Corte di appello ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga dal dato che il ricorrente si è sottratto al regime di detenzione domiciliare disposto dal Tribunale di sorveglianza di Roma ad altro titolo. Dell'ammissione alla pena alternativa, per l'espiazione del residuo pena di cui alla condanna pronunciata nei suoi confronti, egli era in realtà del tutto inconsapevole. Avendo già espiato detta pena quasi interamente agli arresti domiciliari prima del giudicato, sarebbe stato suo interesse completare l'esecuzione. Il giudizio prognostico in ordine al percolo di fuga - si assume - è stato dunque fondato su erronei presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Dopo avere positivamente vagliato i requisiti per la convalida, il Giudice delegato della Corte di appello ha evidenziato, quanto al pericolo di fuga costituente il presupposto per l'applicazione della cautela, un duplice profilo. Ha sottolineato come il ricorrente si sia di recente sottratto all'ordine di espiazione di pena in regime di detenzione domiciliare emesso nei suoi confronti ex art. 47-ter Ord. Pen. dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma in data 21 ottobre 2024 (come rilevato nella nota di rintraccio delle Forze dell'ordine); ulteriormente, si sono valorizzate le circostanze del suo rintraccio, avvenuto in un albergo di una città campana, benché lo stesso abbia uno stabile domicilio a Roma.
Le deduzioni difensive sulla inconsapevolezza da parte del ricorrente della intervenuta ammissione alla misura alternativa sono sfornite di ogni riscontro dimostrativo, così pure non consta che lo stesso abbia dato alcuna alternativa spiegazione del suo allontanamento dal luogo di abituale domiciliazione. Da tali elementi, congiuntamente apprezzati, si è dedotta l'esistenza di un rischio di irreperibilità, nelle more della deliberazione che la Corte di appello dovrà assumere sulla consegna e fino ad esecuzione di essa.
3. Il provvedimento qui censurato, ad avviso del Collegio, risulta dunque sorretto da una motivazione non apparente, né assertiva, ma ancorata a precisi elementi fattuali, e pienamente funzionale rispetto alle esigenze di cautela che vengono in rilievo. Va ribadito che, in tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura passiva di mandato di arresto europeo, la valutazione da compiere risponde ad esigenze diverse rispetto a quelle che legittimano l'adozione della cautela per ragioni di giustizia interna. Come risulta dall'art. 9, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del 2005, l'applicazione di misure coercitive alla persona richiesta deve, difatti, tenere conto dell'esigenza di garantire che la stessa non si sottragga alla consegna, in conformità agli obblighi di cooperazione internazionale.
In tal senso, questa Corte ha avuto modo di affermare che, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga per l'applicazione . delle misure coercitive di cui all'art. 9 legge 22 aprile 2005, n. 69, con riguardo al mandato di arresto europeo, devono essere scrutinati dal giudice della cautela avuto riguardo alle caratteristiche ed alle esigenze proprie del procedimento di consegna, finalizzato alla "traditi° in vinculis" della persona richiesta, formulando un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione verificabile, ovvero ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita del consegnando.
Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Surdu, Rv. 285178 - 01 Come è stato osservato, ciò risponde all'esigenza di evitare automatismi nella restrizione della libertà personale dell'estradando, ossia una applicazione che prescinda dalla possibilità per il giudice di procedere a valutazioni individualizzate; automatismi che sarebbero in contrasto sia con l'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari limitative della libertà personale, ispirato ai principi di proporzionalità, adeguatezza e del "minimo sacrificio necessario" (cfr. sentenza Corte cost. n. 299 del 2005), sia con l'art. 3 Cost., ove si prevedesse per l'estradando una ingiustificata differenziazione di trattamento, sia con l'art. 101 Cost., nella misura in cui il giudice verrebbe ad assumere il ruolo di mero esecutore della richiesta del Ministro.4.
Al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui a