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Sentenza — n. 46353/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46353/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46353/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, decidendo ex art.310 cod. proc. pen. sull'ordinanza con cui era stata respinta l'istanza di sostituzione della custodia in carcere di Pasquale De Rose con gli arresti domiciliari, nell'ambito di un procedimento per i delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 416-bis, comma 1, cod. pen. e reati-fine, rigettava l'appello e confermava la misura.

Regesto Legislator

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art. 299 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46353/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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pseudonimo procedura di identificazione agente di polizia documenti d'identità uso di false generalità inchiesta mascherata

Disposizioni normative citate

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art. 299 cod. proc. pen
Cristian Cristiano, eccependo la mancata considerazione di nuovi elementi, prospettati ex art. 299 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: De Rose Pasquale, nato il 27/02/1951 a Cosenza avverso l'ordinanza del 02/07/2024 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, decidendo ex art.310 cod. proc. pen. sull'ordinanza con cui era stata respinta l'istanza di sostituzione della custodia in carcere di Pasquale De Rose con gli arresti domiciliari, nell'ambito di un procedimento per i delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 416-bis, comma 1, cod. pen. e reati-fine, rigettava l'appello e confermava la misura.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, nell'interesse dell'indagato, l'Avv. Cristian Cristiano, eccependo la mancata considerazione di nuovi elementi, prospettati ex art. 299 cod. proc. pen. e desunti dall'istruttoria dibattimentale, suscettibili di revocare in dubbio il quadro indiziario relativamente all'associazione volta al narcotraffico. In particolare, incerta doveva ritenersi l'identificazione dell'indagato, avvenuta sul presupposto che a lui si riferissero le intercettazioni là dove si parla de "il Vecchiareddru" quale pusher. Il Tribunale avrebbe, infatti, ignorato/sottovalutato come il teste di polizia giudiziaria Bilotta avesse affermato che mai nelle intercettazioni c'era stato un richiamo al De Rose, parlandosi soltanto del "Vecchiareddru", ed aggiunto che l'identificazione del De Rose ne "il Vecchiareddru" era stata compiuta sulla base di un'annotazione di polizia giudiziaria del 26 aprile 2020 che, però, si riferiva ad episodi di cessione di sostanza stupefacenti (e non all'appartenenza all'associazione): ciò, peraltro, nonostante già in un verbale del settembre 2018 - dunque, di epoca precedente - ricorresse la dicitura "Pasquale De Rose alias Vecchiareddru".

Altrettanto illogicamente il Tribunale avrebbe negato rilievo al fatto che, come emerso dal dibattimento, il De Rose era indicato anche con soprannomi differenti da "il Vecchiareddru".

3. Il ricorrente ha presentato una memoria di replica alla requisitoria scritta dal Procuratore Generale insiste sull'inidoneità del riconoscimento vocale operato e sul fatto che De Rose ha anche altri soprannomi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. Con l'unico motivo di ricorso presentato è eccepita, in modo peraltro alquanto confuso, una questione in fatto (inerente all'identificazione dell'indagato) che esula dalla conoscenza di questa Corte, la quale è giudice di mera legittimità. Né la motivazione del provvedimento impugnato, sebbene sintetica, è affetta da vizi deducibili in cassazione. I Giudici dell'appello cautelare hanno, infatti, negato che la deposizione dell'agente di polizia giudiziaria Bilotta avesse introdotto elementi nuovi, come tali apprezzabili ex art. 299 cod. proc. pen., «anche in considerazione della comunque non esclusa circostanza da parte di quest'ultimo dell'accertata identificazione del De Rose con annotazione di polizia giudiziaria del 26 aprile 2020 (mediante altresì il successivo riconoscimento vocale)», ritenendo, dunque, che il compendio indiziario non ne uscisse inficiato.

Mentre, al rilievo sull'appartenenza dell'indagato al sodalizio criminoso, gli stessi Giudici hanno risposto che De Rose è sì spacciatore, ma «di riferimento» e «tenuto in considerazione dei vertici, altresì, nell'attività di suddivisione della sostanza stupefacente da distribuire», aggiungendo che il suo ruolo di partecipe era ulteriormente desumibile dai reati fine ascrittigli.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla