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Sentenza — n. 46352/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46352/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46352/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, a seguìto di appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dal Pubblico Ministero avverso la ordinanza emessa in data 7 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata rigettata la richiesta di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Davide Napoli, ha applicato a quest'ultimo la massima misura custodiale per aver partecipato ad un'associazione dedita al traffico di cocaina e marihuana, operante in Catania fino ad aprile 2022 (capo 1) e per diversi reati-fine di cui all'art. 73, commi 1 e 4 , d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2).

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 46352/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti precedenti penali rilevanti criminalità grave cause penali reati contro la famiglia

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, a seguìto di appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod.
art. 416-bis cod. pen
Quanto al secondo aspetto sono considerate condotte risalenti nel tempo (fino al 2022) ed è stato utilizzato un parametro di giudizio riguardante la diversa fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Napoli Davide, nato a Catania il 30/09/1978 avverso la ordinanza del 26/06/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagallì che ha chiesto il rigetto del ricorso. /

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, a seguìto di appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dal Pubblico Ministero avverso la ordinanza emessa in data 7 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata rigettata la richiesta di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Davide Napoli, ha applicato a quest'ultimo la massima misura custodiale per aver partecipato ad un'associazione dedita al traffico di cocaina e marihuana, operante in Catania fino ad aprile 2022 (capo 1) e per diversi reati-fine di cui all'art. 73, commi 1 e 4 , d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2).

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dì Davide Napoli che con atto di ricorso deduce con unico motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di reato e al pericolo concreto e attuale di reiterazione della condotta criminosa. Quanto al primo aspetto il Tribunale ha fondato la decisione su fatti e circostanze alle quali risulta estraneo il ricorrente, valorizzando il solo rapporto familiare con i correi, senza esprimere alcuna affectio societatis. Quanto al secondo aspetto sono considerate condotte risalenti nel tempo (fino al 2022) ed è stato utilizzato un parametro di giudizio riguardante la diversa fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.

3. In assenza di richiesta di trattazione orale, il procedimento è stato trattato in forma cartolare sulle conclusioni di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al profilo indiziario è palesemente generico rispetto all'articolata motivazione posta a base del pieno coinvolgimento del ricorrente all'interno della associazione criminosa a base familiare, svolgendo i compiti di pusher e vedetta, secondo le direttive da suo fratello Emanuele, capo della associazione. Il coinvolgimento del ricorrente è del tutto correttamente desunto dalle captazioni che designano la collaborazione nella condotta illecita con il fratello, anche in relazione alla gestione della cassa, la conoscenza dei sodali e dei rispettivi turni di lavoro, la condivisione degli obiettivi criminosi, lo svolgimento abituale dell'attività di spaccio con il fratello, la partecipazione alla riunione dei sodali in seguito all'arresto di sua madre e l'abituale uso del linguaggio criptico comune agli associati. Il compendio captativo considerato è poi confortato dalle riprese video che consentivano di attestare la assidua presenza del ricorrente nel duplice compito di vedetta e pusher.

3. Quanto al pericolo di recidiva, la ordinanza non solo ha correttamente applicato il regime presuntivo relativo vigente in materia, rispetto a fatti accertati fino al 2022, epoca in cui si sono arrestate le indagini, considerando, al fine della perdurante attualità delle esigenze l'elevato grado di coinvolgimento del ricorrente nell'attività criminosa, la modalità e gravità dei fatti, la professionalità e dedizione dimostrate e i precedenti, anche specifici.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

5. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.