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Sentenza — n. 46351/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46351/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46351/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Civitavecchia, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 cod. proc. pen.), condannava Andrea Selvaggio per i delitti di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio (artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e, per quanto qui rileva, disponeva la confisca, ex artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 cit. e 240-bis cod. pen., di 1.260 euro in banconote di vario taglio.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46351/2024 — snpen · Corte di Cassazione: È vero che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato la confisca è ricorribile in Cassazione per vizio di motivazione, ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen., quando non abbia costituito oggetto di accordo tra le parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348). Tuttavia, nel caso di specie, nulla è stato dedotto su tale specifico punto nel ricorso. Il ricorrente si limita ad eccepire la mancata considerazione, da parte del Giudice dell'udienza preliminare, di una istanza di restituzione a suo tempo rivolta al Pubblico Ministero.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi confisca dei proventi di reato flussi finanziari illeciti sussidio per le spese scolastiche indagine per riciclaggio di denaro pena di recesso

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Civitavecchia, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 cod. proc. pen.), condannava Andrea Selvaggio per i delitti di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio (artt.
art. 606 cod. proc. pen
È vero che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato la confisca è ricorribile in Cassazione per vizio di motivazione, ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen., quando non abbia costituito oggetto di accordo tra le parti (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Selvaggio Andrea, nato il 15/02/1996 a Roma avverso la sentenza del 25/06/2024 del Tribunale di Civitavecchia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata limitatamente alla confisca.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Civitavecchia, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 cod. proc. pen.), condannava Andrea Selvaggio per i delitti di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio (artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e, per quanto qui rileva, disponeva la confisca, ex artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 cit. e 240-bis cod. pen., di 1.260 euro in banconote di vario taglio.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, nell'interesse dell'indagato, l'Avv. Paolo Becatti, articolando un unico motivo di ricorso con cui deduce violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione quanto all'applicazione della confisca cd. facoltativa. Secondo il Giudice, Selvaggio non avrebbe fornito alcuna giustificazione della provenienza della somma in contanti. Per contro, la difesa aveva prodotto, durante le indagini preliminari, una memoria nella quale si dava atto della lecita provenienza delle somme, derivanti da due vincite SISAL.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che Selvaggio è stato condannato, ex art 444 cod. proc. pen., per il delitto di detenzione di stupefacenti (in quanto rinvenuto in possesso di circa gr. 50 di cocaina e gr. 366 di hashish, da cui erano ricavabili rispettivamente 328.827 e 14.635 dosi di droga), il ricorrente allega al ricorso un'istanza di restituzione, datata 17 marzo 2024 e rivolta al Pubblico Ministero, in cui era eccepito come le somme in oggetto fossero per gran parte (ad eccezione di 200 euro) derivate da due vincite SISAL i cui importi (rispettivamente 650,00 e 300,00 euro) erano stati liquidati quattro giorni prima del sequestro, lamentando come di tale documentazione non si fosse tenuto conto ai fini della esclusione della confisca.

2. È vero che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato la confisca è ricorribile in Cassazione per vizio di motivazione, ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen., quando non abbia costituito oggetto di accordo tra le parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348). Tuttavia, nel caso di specie, nulla è stato dedotto su tale specifico punto nel ricorso. Il ricorrente si limita ad eccepire la mancata considerazione, da parte del Giudice dell'udienza preliminare, di una istanza di restituzione a suo tempo rivolta al Pubblico Ministero.

Ciò, a fronte del chiaro testo della sentenza impugnata la quale precisa come l'imputato non avesse giustificato «in alcun modo» la provenienza del denaro, in banconote di diverso taglio, il cui importo era sproporzionato alle sue capacità reddituali, avendo lo stesso Selvaggio 2 09-2i` dichiarato, in sede d'interrogatorio, di essere disoccupato e di avere problemi economici. Sicché, stanti i confini del sindacato di legittimità, limitati al controllo sulla completezza e sulla coerenza argomentativa, e a fronte della genericità delle deduzioni difensive, non si ravvisano vizi motivazionali nella sentenza impugnata.

3. Il ricorso va dichiarato, dunque, inammissibile.

4. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro all