Cassation annuls acquittal for resistance and injuries due to failure to recognize violence and causal link.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General requested the annulment of an appellate court acquittal regarding charges of resistance and injuries. The defense argued that the facts did not match the indictment, but the court found the acquittal legally insufficient because it ignored the established requirement of violence and causal connection for the crime of resistance. Consequently, the Supreme Court annulled the decision and remanded the case for a new trial to properly evaluate the criminal conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 582, 585 cod. pen.: The court must recognize that driving at high speed while refusing police orders constitutes the violence required for resistance, and any injury to an officer caused by the driver's actions establishes the necessary causal link for conviction.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro avverso la sentenza n. 2975/23 della Corte di appello di Catanzaro del 23/11/2023 nel proc. nei confronti di Pepe Roberto, n. Pagani (Sa) 09/07/1963 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d'appello per il trattamento sanzionatorio in ordine al reato di resistenza e per nuova valutazione in ordine al reato di lesioni; letta per il resistente la memoria del difensore di fiducia, avv. Giorgio Cozzolino, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o in subordine di rigettare il ricorso I
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha assolto Roberto Pepe dai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in danno dello stesso (art. 337 cod. pen., capo A e artt. 582, 585, 576 cod. pen., capo B) perché il fatto non sussiste. All'imputato, condannato in primo grado, si era contestato di avere usato violenza nei confronti di alcuni agenti della Polizia Municipale incaricati di verificare il possesso della prova del pagamento della tassa di occupazione dell'area di mercato settimanale di Scalea (Cs), accelerando bruscamente la velocità del veicolo a bordo del quale viaggiava, eseguendo manovre repentine e così ponendo a rischio l'incolumità degli operanti, uno dei quali rimaneva in effetti nell'occasione contuso, da cui la concorrente accusa di lesioni personali aggravate.
All'esito del giudizio di appello, però, la Corte territoriale stabiliva che i fatti non si erano svolti come riportati nell'imputazione, nel senso che l'imputato aveva proseguito nella sua marcia verso l'occupazione dell'area di mercato a velocità ridottissima, nonostante le insistenze degli operanti di esibire il titolo abilitante all'ingresso e che le contusioni riportate dall'operante Crimele erano derivate da una brusca manovra di costui, senza nesso di causalità con la condotta del Pepe, il quale veniva, pertanto, assolto da entrambi gli addebiti.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, che formula due motivi di censura. Con il primo deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione, sostenendo che al di là della diversa ricostruzione del fatto operata dalla Corte di appello, la condotta tenuta dell'imputato aveva costituito un obiettivo impedimento per l'esercizio del pubblico ufficio, con sviamento delle finalità previste normativamente e di turbamento del buon andamento della pubblica funzione, integrando compiutamente il reato di resistenza.
Con il secondo lamenta la violazione degli artt. 582, 585 e 83, secondo comma, cod. pen., deducendo come dalla stessa ricostruzione del fatto emerga un rapporto di causa-effetto tra la condotta tenuta dall'imputato (sia pure secondo le diverse modalità stabilite in sentenza) e le lesioni riportate dal pubblico ufficiale, quand'anche in forma colposa, attesa la possibilità, pacificamente riconosciuta dall'art. 83, secondo comma, cod. pen. di un concorso 9 d tra delitto doloso e reato colposo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Il Collegio osserva che se la Corte di appello di Catanzaro ha assolto l'imputato sulla base di una diversa ricostruzione del fatto contestato (v. supra), il Procuratore Generale ricorrente fa dal suo canto correttamente rilevare che alla diversa ricostruzione della vicenda sostanziale non ha fatto da contraltare una corretta qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato. Come anticipato, la Corte di merito ha rilevato come la condotta in origine contestata contemplasse un agire dell'imputato che può ormai definirsi tipico secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte di cassazione e consistente, una volta fatto segno di fermarsi per sottoporsi a controllo di viabilità da parte delle forze dell'ordine, nell'accelerare repentinamente la marcia dell'autovettura e nel darsi alla fuga, mettendo così a repentaglio le vite degli operanti e degli altri utenti della strada e integrando la violenza quale elemento costitutivo del delitto di resistenza di cui all'art. 337 cod. pen. (in tal senso v.
Sez. 6, n. 24247 del 12/05/2022, Lebbiati, Rv. 28333; Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137; Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915; Sez. 4, n. 41936 del 14/07/2006, Campicello, Rv. 235535). Come anzidetto, il vaglio dibattimentale ha, tuttavia, dimostrato che i fatti non si erano svolti secondo quanto descritto nell'imputazione, venendo diversamente accertato che l'imputato aveva proseguito la marcia dell'autovettura di cui era alla guida a velocità ridottissima ma costante, comunque incurante delle sollecitazioni degli operanti a fermarsi, tanto da provocare ad uno di essi delle lesioni, prodottesi nel tentativo di salire a bordo del veicolo e di arrestarne la marcia.
Ciò premesso, se è verosimile che in caso di conferma della condanna in appello per entrambi i reati, l'imputato avrebbe potuto astrattamente invocare la violazione del principio di correlazione tra sentenza e imputazione (artt. 521, 522 cod. proc. pen.), tuttavia è pacifico che, alla luce della univoca giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'eccezione sarebbe stata disattesa, avendo egli potuto ampiamente difendersi dalle accuse (tra molte, v. Sez. 4, n. 53455 del 15/11/2018, Galdino De Lima, Rv. 274500 in tema di reati colposi), fino al punto di indurre il giudice di appello ad una differente ricostruzione degli eventi. 3 d Ciò comporta, però, che la pronuncia assolutoria non costituiva affatto la necessaria conseguenza della diversa ricostruzione dei fatti, atteso che, nel considerare che quella posta in essere dall'imputato non era stata soltanto una resistenza passiva o una mera disobbedienza, avendo egli proseguito nella marcia del veicolo, per quanto a velocità estremamente ridotta, disattendendo l'ordine degli operanti di arrestarsi e di esibire il titolo di accesso all'area di mercato, così integrando il requisito della violenza e della messa in pericolo dell'incolumità dei predetti, la Corte di merito avrebbe dovuto apprezzarne la piena compatibilità con il paradigma legale di cui all'art. 337 cod. pen.
Analogamente, infine, avrebbe dovuto concludere per la sussistenza di un nesso di causalità tra condotta e lesione patita dal pubblico ufficiale, per quanto variamente apprezzabile in termini di dolo o di colpa.
3. La pronuncia impugnata ha, dunque, eluso una corretta interpretazione di entrambi gli artt. 337 e 582 cod. pen., così violando l'art. 606, lett.
c) cod. proc. pen., vizio alla cui eliminazione dovrà porre rimedio la medesima Corte territoriale, cui gli atti vanno rinviati per nuovo giudizio. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello