Sentenza — n. 46326/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica ha dichiarato l'imputato Mauro Liso responsabile del delitto di resistenza continuata a pubblico ufficiale (art. 81, 337 cod. pen.) aggravata dalla recidiva qualificata, condannandolo alla pena di un anno di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 46326/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale distrettuale, deducendo la violazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. per avere il Tribunale, nella determinazione della pena, aumentato quella base fissata in sei mesi di reclusione sino a nove mesi, erroneamente applicando un aumento della metà e non di due terzi, derivante dalla rituale contestazione della recidiva qualificata.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia avverso la sentenza n. 3451/23 del Tribunale di Bergamo del 21/12/2023 nel procedimento nei confronti di Liso Mauro, n. Osio di Sotto (Bg) 14/05/1977 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccírillo, che ha concluso per l'annullamento della 41,024L113,2,;;N sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento irrogato per la riconosciuta recidiva reiterata infraquinquennale
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica ha dichiarato l'imputato Mauro Liso responsabile del delitto di resistenza continuata a pubblico ufficiale (art. 81, 337 cod. pen.) aggravata dalla recidiva qualificata, condannandolo alla pena di un anno di reclusione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale distrettuale, deducendo la violazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. per avere il Tribunale, nella determinazione della pena, aumentato quella base fissata in sei mesi di reclusione sino a nove mesi, erroneamente applicando un aumento della metà e non di due terzi, derivante dalla rituale contestazione della recidiva qualificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Nel disporre l'aumento a titolo della ritenuta recidiva qualificata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. il giudicante lo ha erroneamente calcolato nella misura di tre mesi (metà) anziché di quattro mesi (due terzi) rispetto alla misura della pena base, individuata in sei mesi di reclusione, su cui ha poi applicato un ulteriore aumento di tre mesi a titolo di continuazione interna.
3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla pena, che va rideterminata ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. nella misura di un anno e un mese di reclusione. P. Q. M. 2.4 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e visto l'art. 620, comma 1, lett.
l) proc. pen. ridetermina la pena in complessivi un anno e un mese di cod. reclusione. Così deciso, il 20 giugno 2024 \ Il Presidente Il consigliere estOrlisore = Giorgio lidelbo orlando ( .) ì SEZIONE VI PENALE17 WC 2024 LLERIA GVUTDIZIARIO IL-FUNZIOV2 ir.42 Cirimele Dort.ss. * - CORTP, DJ CASSAZIONEU,R.P. CENTRALE 11 u •..;j} . p, e ! 1 6 (t ;',1_1 • - LA .k \ (j-, C-,- . ok -v,.( l ' (-) `.-n \) (2_ e i? e vb 9) li • C