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Sentenza — n. 46225/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against bail order, upholding active role in drug-related violent debt recovery.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46225/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Egidio Cipolla inadmissible, ordering him to pay legal costs. Cipolla argued the trial court failed to justify rejecting his defense and incorrectly identified his active role in a violent act where others were armed. The court rejected these claims, finding the lower court's identification of Cipolla as an active participant in a drug-related crime group was reasonable and his role in recovering a debt through violence justified the bail order.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if manifestly unfounded, requiring the appellate court to verify that the lower court's factual findings and legal reasoning regarding the defendant's active role and bail needs were not arbitrary or illogical.

Parole chiave

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inadmissible appeal active role in crime bail order drug trafficking manifestly unfounded atto sessuale con un detenuto tentata estorsione arresto in vista d'estradizione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna, ex art. 616 cod.
Art. 275 c.p.p.
Art. 416 c.p.p.
610, aggravato ex art. 416-bis, cose.
Art. 61 c.p.
In questo quadro, il Tribunale non irragionevolmente ha ritenuto che Cipolla — intraneo all'ambiente criminale perché è sottoposto a procedimenti ex art. 610, aggravato ex art.
Art. 576 n.1 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cipolla Egidio, nato il 2/10/1994 a Cosenza avverso l'ordinanza del 28/05/2024 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito l'avvocato Ugo Ledonne, del Foro di Cosenza, che in difesa di Cipolla, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, riformando il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, ha sostituito con gli arresti domiciliari la misura della custodia cautelare in carcere applicata a Egidio Cipolla in relazione ai reati ex artt. 56, 110, 81 comma secondo, 629, commi primo e secondo e 416.bis.1. cod. pen. (capo 180), 61 n. 2 cod. pen. e 2, 4 e 7 legge n. 865 del 1967 (capo 181) e 572, 585, in relazione all'articolo 576 n.1 e 416-bis.1. cod. pen. (capo 182) come descritti nelle imputazioni provvisorie.

2. Nel ricorso e nella memoria difensiva presentati dal difensore di Cipolla si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si assume che il Tribunale ha omesso di motivare circa la reiezione delle argomentazioni difensive contenute nella memoria depositata in udienza e si adduce che non è provata l'identificazione del ricorrente con uno degli aggressori . 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di un ruolo attivo del soggetto identificato come Cipolla, tanto più considerando che già i soggetti agenti (due persone, una delle quali armata) potevano da soli realizzare l'azione.

Su queste basi, anche evidenziando che Cipolla non è partecipe della associazione per delinquere, si esclude che possa riconoscersi l'aggravante ex art .416.1 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo, concernente le esigenze cautelari, si deduce che la ordinanza è priva di motivazione, perché trascura che il ricorrente non appartiene all'associazione per delinquere l'oggetto del capo 1 e che è soltanto pendente a suo carico altro procedimento per partecipazione a associazione per delinquere e risulta sostanzialmente incensurato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La vicenda, i contenuti della quale sono compendiati nei capi di imputazione, riguarda il recupero violento di un credito connesso a traffici di sostanze stupefacenti. Sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, del resto non evidenziate nel ricorso, l'ordinanza impugnata dà conto dell'identificazione di Cipolla (soggetto noto agli inquirenti perché gravato da precedenti penali in materia di stupefacenti e all'epoca dei fatti sottoposta all'obbligo di presentarsi alla Polizia giudiziaria) e del ruolo attivo da lui svolto nell'aggressione a Le Piane assieme ai fratelli Carlo Bruno e Dimitri Bruno (p. 4).

Nell'ordinanza si spiega che Carlo Bruno è gravemente indiziato di appartenere sia all'associazione per delinquere di stampo mafioso e all'associazione per delinquere dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti oggetto del procedimento in corso e che, con suo fratello e con l'apporto di Cipolla, agii per recuperare con la violenza un credito del gruppo . In questo quadro, il Tribunale non irragionevolmente ha ritenuto che Cipolla — intraneo all'ambiente criminale perché è sottoposto a procedimenti ex art. 610, aggravato ex art. 416-bis, cose. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre ottobre 1990 n. 309 — ebbe piena consapevolezza del metodo e delle finalità dell'azione delittuosa. 1.2.

In relazione alle esigenze cautelari, il Tribunale non ha trascurato il ruolo gregario svolto dal ricorrente e il tempo trascorso dai fatti (risalenti al novembre 2020) per ritenere parzialmente superabili le presunzioni legislative poste dall'articolo 275 cod. proc pen. e sufficiente a salvaguardare le esigenze del caso la misura degli arresti domiciliari, così adeguatamente vagliando le circostanze del caso concreto.

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del