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Sentenza — n. 46221/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against acquittal for municipal official's delayed response to court expert's access requests.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46221/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Girolamo Aldo Carano inadmissible, upholding his acquittal for the crime of omission against public administration. Carano argued that only two requests were late, he acted promptly after suspension, and the expert had no interest in accessing non-existent data. The court rejected these points, noting the official's failure to respond within legal deadlines despite prior duties and confirming the statutory basis for the awarded non-pecuniary damages.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 328 cod. pen.; The appeal against an acquittal based on the particular triviality of the omission is inadmissible if the defendant failed to respond to access requests within legal deadlines despite prior knowledge of the facts.

Parole chiave

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omission against public administration particular triviality of the fact inadmissibility of appeal municipal official liability non-pecuniary damages award difetto di responsabilità comunale omissione del ministero pubblico risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la assoluzione, per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., decisa dal Tribunale di Palermo dal reato ex art.
Art. 328 cod. pen.
pen., decisa dal Tribunale di Palermo dal reato ex art. 328 cod.
Art. 17, comma 30-ter d.l. n. 78 del 2009
Legge 27 marzo 2001 n. 97
Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso risulta inammissibile e dalla dichiarazione della inammissibilità deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.
art. 131-bis cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la assoluzione, per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., decisa dal Tribunale di Palermo dal reato ex art.
art. 328 cod. pen
pen., decisa dal Tribunale di Palermo dal reato ex art. 328 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso risulta inammissibile e dalla dichiarazione della inammissibilità deriva ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 195.4 Carano Girolamo Aldo, nato a Milazzo il 25/02/21151- avverso la sentenza del 14/03/2024della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la assoluzione, per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., decisa dal Tribunale di Palermo dal reato ex art. 328 cod. pen. ascritto a Girolamo Aldo Carano per avere, quale responsabile della competente area del Comune di Terrasini, omesso di consentire all'ingegnere Alessio Mellis, nominato perito di curatela fallimentare, il richiesto accesso a atti, nonostante le diffide a adempiere rinvoltagli, come descritto nel capo di imputazione.Ha anche confermato la condanna di Carano al risarcimento del danno e alal rifusione delle spese processuali nei confronti del Comune di Terrasini, costituitosi parte civile.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Carano si chiede l'annullamento della sentenza e il proscioglimento del ricorrente con la formula «il fatto non sussiste» o «il fatto non costituisce reato». Si argomenta che nella sentenza è stato precisato che i solleciti evasi tardivamente dall'imputato sono solo due (non cinque, come indicato nella imputazione) e che egli provvide tempestivamente non appena rientrato dalla sospensione dal servizio (peraltro dichiarata illegittima con sentenza definitiva). Si aggiunge che Carano, verificata l'esistenza (confermata dagli stessi testimoni incaricati dal Pubblico ministero) dei dati catastali presso il Comune, neanche disponeva degli strumenti per collegarsi telematicamente al catasto, mentre l'ingegner Melis ben poteva secondo legge, sicché non aveva interesse a chiedere al Comune l'accesso gli atti.

Si osserva, per altro verso, che il danno non patrimoniale, riconosciuto al Comune, può essere risarcito solo nei casi predeterminati dalla legge; che Carano non ha percepito illecitamente alcunché e il Comune non ha provato la sussistenza del danno come, invece, richiesto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso reitera, peraltro in termini generici, argomentazioni già vagliate dalla Corte di appello senza incorrere in manifeste illogicità. La Corte ha considerato che soltanto due delle istanze inevase hanno riguardato il periodo in cui il ricorrente aveva la responsabilità di rispondere (le altre erano precedenti al suo insediamento nell'ufficio), ma che egli, nonostante le rituali diffide a adempiere, pur essendosi attivato per fornire le informazioni richieste (incaricando a questo scopo i suoi sottoposti) non ha risposto, nei termini di legge, neanche con una missiva interlocutoria, prima della sua sospensione dal servizio.

Circa l'interesse dell' ingegner Melis, ha osservato che l'inesistenza presso gli uffici comunali degli atti richiesti risultò all'esito delle ricerche effettuate, sicché comunque Carano avrebbe dovuto fornire una risposta tempestiva, seppure interlocutoria, a Melis. Circa il risarcimento del danno, derivante da delitto contro la pubblica amministrazione, liquidato equitativamente, la Corte ha correttamente osservato che esso concerne il danno all'immagine dell'ente pubblico e che è previsto dal combinato disposto degli artt. 17, comma 30-ter d.l. n. 78 del 2009 e 7 legge 27 marzo 2001 n.

97. Al riguardo, ha correttamente escluso che il clamor fori costituisca un elemento essenziale del danno, ravvisandovi, invece, un elemento accessorio aggravante ai fini della sua liquidazione, rilevando, per altro verso, che tale liquidazione non esclude la responsabilità contabile del pubblico amministratore.

2. Pertanto, il ricorso risulta inammissibile e dalla dichiarazione della inammissibilità deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della