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Sentenza — n. 46220/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal allowing higher specific recidivism penalty despite lower total sentence than first instance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46220/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by El Ainaoui Moulay Driss against the appellate court's confirmation of his conviction. The defendant argued that the increase in specific recidivism penalty violated the prohibition of reformatio in peius, noting the total sentence was lower than the first instance. The court ruled that excluding a special aggravating circumstance while applying a higher recidivism penalty does not constitute a violation, provided the overall sentence remains unchanged or lower.

Regesto Legislator

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Art. 597, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 99, comma 2 cod. pen.: The appellate court does not violate the prohibition of reformatio in peius when it excludes a special aggravating circumstance and applies a higher specific recidivism penalty, provided the total sentence is not increased.

Parole chiave

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reformatio in peius specific recidivism appellate review penalty reduction special aggravating circumstance commisurazione della pena per stupefacenti adeguamento della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 597, comma 3 cod. proc. pen.
Nel ricorso presentato dal difensore di El Ainaoui si chiede l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 597, comma 3, cod.
Art. 99, comma 2 cod. pen.
proc pen., in relazione all'aumento di pena determinato per la recidiva specifica ex art. 99, comma 2, cod.
Art. 80, comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
pen., quale descritto nella imputazione (capo 9), decisa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, ma, escludendo la circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R.
Art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Art. 110 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso è infondato e dal suo rigetto deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 597 cod. proc. pen
Tale conclusione risulta in linea con il principio, enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso è infondato e dal suo rigetto deriva ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 36104 del 09/04/2024, Troqe, Rv. 286882
Sez. 2, n. 7966 del 09/01/2024, Beninato Rv. 286001
286882; Sez. 2, n. 7966 del 09/01/2024, Beninato Rv. 286001; Sez.
Sez. 2, n. 18089 del 12/04/2016, Prisco, Rv. 266837
286001; Sez. 2, n. 18089 del 12/04/2016, Prisco, Rv. 266837).
Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: El Ainaoui Moulay Driss, nato il 20/10/1975 in Marocco, avverso la sentenza del 20/12/2023 della Corte di appello;cii —Pi‘efte, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli che ha chiesto annullare il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Trieste.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna di Moulay Driss El Ainaoui per il reato ex artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 110 cod. pen., quale descritto nella imputazione (capo 9), decisa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, ma, escludendo la circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. cit., ha ridotto la pena.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di El Ainaoui si chiede l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc pen., in relazione all'aumento di pena determinato per la recidiva specifica ex art. 99, comma 2, cod. pen. Si osserva che — nel rideterminare la pena a causa della esclusione della aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. cit., la Corte di appello — ha stabilito un aumento per la recidiva (1 anno e 2 mesi di reclusione e euro 3000 di multa) superiore, pur in assenza di una impugnazione del Pubblico ministero sul punto, a quello (5 mesi di reclusione e euro 3000 di multa) fissato nella sentenza di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Deve, infatti, ribadirsi in principio per il quale che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, dopo avere escluso una aggravante a effetto speciale, applichi, senza peraltro infliggere una pena complessiva maggiore di quella stabilita nel primo grado, un aumento per la recidiva superiore a quello fissato in primo grado (Sez. 3, n. 36104 del 09/04/2024, Troqe, Rv. 286882; Sez. 2, n. 7966 del 09/01/2024, Beninato Rv. 286001; Sez. 2, n. 18089 del 12/04/2016, Prisco, Rv. 266837).

Tale conclusione risulta in linea con il principio, enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653).

2. Pertanto, il ricorso è infondato e dal suo rigetto deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process