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Sentenza — n. 45851/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order citing lack of specific grounds and unreviewable proportionality assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45851/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected Veseli Klinton's appeal against a Milanese court's confirmation of his pre-trial detention. The defense argued the lower court ignored his lack of prior detention and failed to consider alternatives like home arrest, while also failing to address the risk of flight comprehensively. The Supreme Court dismissed the appeal because the first ground was too vague, covering only flight risk while ignoring the risk of reoffending, and the second ground was rejected as the lower court's proportionality assessment on drug trafficking severity was not reviewable.

Regesto Legislator

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Art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal challenging a detention order is inadmissible if it attacks only one of multiple independent grounds for the decision, and the proportionality of the measure is a matter of merit not subject to cassation review.

Parole chiave

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pre-trial detention risk of flight risk of reoffending proportionality assessment inadmissible appeal cassation review drug trafficking domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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Art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il difensore rileva che il Tribunale del riesame ha illogicamente ritenuto sussistente l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto l'indagato per caso si è recato in Albania cinque giorni prima dell'esecuzione delle misure cautelari che hanno riguardato gli altri correi.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011
Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017
250972, nella specie, l'ordinanza impugnata aveva motivato il permanere delle esigenze cautelari richiamando il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione dei reati, quest'ultima non investita con il ricorso per cassazione; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep.
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Testo completo

guente SENTENZA sul ricorso proposto da: Veseli Klinton, nato in Albania il 01/10/1997; avverso l'ordinanza emessa il 19/07/2024 dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposto dal difensore di Klinton Veseli, attualmente irreperibile, ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese in data 7 giugno 2024 in relazione ai delitti contestati ai capi 5) dell'imputazione provvisoria, e ha annullato l'ordinanza in relazione ai delitti contestati al capo 7).

2. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha ritenuto Veseli gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto, in concorso con Armand Prelaj, Ervis Prelaj, Gerdi Gurgai e Suda Guraleci, avrebbe illecitamente detenuto e ceduto quantitativi di cocaina, tra l'altro a Fabrizio Armida (una dose da 0,50 grammi al prezzo di cinquanta euro ogni due settimane per circa un anno), in Azzate (VA) dal dicembre 2022 e in permanenza al 3 dicembre 2024.

3. L'avvocato Fabrizio Cardinali, difensore di Veseli, ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi. 3.1. Con il primo motivo, il difensore censura la mancanza della motivazione o, comunque, la sua illogicità in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga. Il difensore rileva che il Tribunale del riesame ha illogicamente ritenuto sussistente l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto l'indagato per caso si è recato in Albania cinque giorni prima dell'esecuzione delle misure cautelari che hanno riguardato gli altri correi.

Il ricorrente, pertanto, non essendosi dato alla fuga, non si sarebbe sottratto volontariamente all'esecuzione della misura cautelare. 3.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla proporzionalità della misura della custodia cautelare in carcere, in quanto il Tribunale del riesame non ha considerato che il ricorrente non è stato in precedenza attinto da misure cautelari, che è radicato in territorio italiano, che potrebbe essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori in provincia di Bologna.

Il Tribunale del riesame di Milano, peraltro, avrebbe illogicamente tenuto conto non già del ruolo, meramente esecutivo e privo di potere decisionale svolto dal ricorrente nelle condotte accertate, ma del suo legame con i fratelli Prelaj.

4. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 settembre 2024, il Procuratore generale Fabio Picuti, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.2. Con il primo motivo, il difensore censura la mancanza della motivazione o, comunque, la sua illogicità in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga.

3. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente censura solo il pericolo di fuga e non anche il pericolo di reiterazione del reato, entrambi ritenuti sussistenti dal Tribunale del riesame. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è, tuttavia, inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato ne siano ravvisabili plurime, autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972, nella specie, l'ordinanza impugnata aveva motivato il permanere delle esigenze cautelari richiamando il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione dei reati, quest'ultima non investita con il ricorso per cassazione; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 - 01).

4. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla proporzionalità della misura disposta della custodia cautelare in carcere.

5. Il motivo è, tuttavia, infondato. Il Tribunale del riesame ha, infatti, non incongruamente ritenuto sussistente la proporzionalità della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, flAAtit, rilevando l'elevata gravità deAtontestati, caratterizzati da detenzioni di quantitativi non minimali e da cessioni non episodiche di sostanze stupefacenti, in un contesto concorsuale di attività illecita ben avviato, adeguatamente organizzato e produttivo di un apprezzabile profitto. Il Tribunale del riesame, dunque, non ha omesso di considerare le circostanze fattuali indicate dalla difesa, ma le ha ritenute subvalenti rispetto agli elementi sopra indicati, nell'ambito di un apprezzamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità, in quanto congruamente e non illogicamente motivato.

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.