Italian court dismisses appeal against European arrest warrant transfer due to procedural timeliness violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline for challenging the appellate judgment. The appellant argued that the appeal period had not expired due to the late delivery of the conviction copy and the existence of family ties in Italy. The court rejected these arguments, ruling that the appeal was untimely as it was submitted on October 30, 2024, exceeding the five-day limit established by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 L. 69/2005; Art. 610 c.p.p.: Appeals against judgments rendered by reading must be filed within five days of legal knowledge; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible regardless of procedural delays or substantive arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Zaharia Florin, nato in Romania il 15/03/1986 avverso la sentenza emessa il 24/10/2024 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Riccardo Amoroso; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna di Florin Zaharia in relazione al mandato di arresto europeo emesso 1'8 maggio 2024 dal Tribunale di Botosani (Romania) per dare esecuzione alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione irrogata dallo stesso Tribunale rumeno con la sentenza dell' 8 settembre 2023, divenuta definitiva, per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, commesso nel 2021.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Zaharia Florin, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: - Violazione di legge in relazione all'art. 18-bis, comma 2, della I. n. 69 del 2005 avendo la Corte di appello negato la sussistenza del requisito della stabile residenza o della dimora sul territorio dello Stato sulla base del dato temporale, senza considerare la documentazione prodotta dalla difesa attestante i contributi versati nell'anno 2008 e nell'anno 2014, la presenza in Italia di una sorella con stabile residenza dal 2008, e la stipula di un contratto di locazione ad uso abitatIvo dell'i luglio 2024; - violazione di legge con riferimento agli artt. 6 e 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione all'omessa trasmissione della copia autentica della sentenza di condanna emessa nei confronti di Zaharia di cui era stata richiesta l'acquisizione, non essendo sufficiente la copia della sentenza con traduzione giurata prodotta dal difensore. - violazione di legge con riferimento agli artt. 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, per violazione del principio della doppia incriminazione, sul rilievo c:he la condotta di coltivazione posta in essere dallo Zaharia non sarebbe punibile in Italia, avendo le caratteristiche di coltivazione domestica e non essendo inserita nel contesto di una associazione criminale, in mancanza di stabilità e continuità dell'apporto.
3. Il ricorso è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge previsto dall'art. 22 legge 22 aprile 2005, n.69 in data 30/10/2024, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Dagli atti risulta, infatti, che la sentenza impugnata è stata depositata c:on motivazione contestuale mediante la sua lettura all'udienza del 24 ottobre 2024, in presenza dell'interessato e del suo difensore, pertanto, il termine di giorni cinque previsto dall'art. 22 I. 69/2005 cit., decorrente dalla data della conoscenza legale della sentenza, è scaduto il giorno 29 ottobre 2024.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così deciso 1'11 dicembre 20