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Sentenza — n. 45436/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court order dismissing arrest for drug possession due to flawed gravity assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45436/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore della Repubblica appealed the lower court's order dismissing the arrest of Sunday Omoruyi for drug possession. The court found the lower judge erred by substituting its own evaluation of the crime's gravity with that of the police, ignoring objective evidence like a precision scale and divided drugs. Consequently, the cassation court annulled the order without remand, ruling that the arrest was legally justified based on the police's reasonable assessment at the time.

Regesto Legislator

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Art. 381, comma 4, cod. proc. pen.; In voluntary flagrant arrest cases, the validation judge must perform a mere reasonableness check of the police's ex ante evaluation, without substituting their own assessment of gravity or danger.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary arrest flagrant possession reasonableness standard drug quantity validation judge police discretion annulment without remand traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 381, comma 4, cod. proc. pen.
309 del 1990 l'arresto in flagranza è facoltativo, ha ritenuto difettare i presupposti di cui all'art. 381, comma 4, cod.
Art. 380, cod. proc. pen.
Art. 386, comma 3, cod. proc. pen.
Il perimetro del giudizio di convalida è, dunque, limitato, oltre che all'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod.
Art. 390, comma 1, cod. proc. pen.
d.P.R. n. 309 del 1990
73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di cessione di complessivi gr.
art. 381 cod. proc. pen
267999 ), verificando se l'atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentavano alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall'art. 381 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Cobuccio
Sez. 6, n. 1329 del 06/05/1993, D'Addio
(Sez. 6, n. 1329 del 06/05/1993, D'Addio, Rv.
Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahnnad
Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012
Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv.
Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria nel procedimento nei confronti di Omoruyi Sunday, nato in Nigeria il 12/06/1997 avverso l'ordinanza del 01/07/2024 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin; udite lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato,

RITENUTO IN FATTO

1. Sunday Omoruyi è stato sorpreso sulla pubblica via con sette involucri di marijuana e 30,00 euro in contanti; la successiva perquisizione presso la sua abitazione ha permesso di rinvenire altri sei involucri della medesima sostanza e un bilancino di precisione. È stato, quindi, arrestato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di cessione di complessivi gr. 16,5 di marijuana. Il Tribunale, rilevato che per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 l'arresto in flagranza è facoltativo, ha ritenuto difettare i presupposti di cui all'art. 381, comma 4, cod. proc. pen. e, in particolare, la gravità del fatto (alla luce del modesto quantitativo di droga rinvenuto e del carattere rudimentale degli strumenti rinvenuti nella sua abitazione) e la pericolosità dell'arrestato (che aveva tenuto un atteggiamento collaborativo durante l'esecuzione dell'attività di polizia giudiziaria, che è incensurato e immune da precedenti segnalazioni di polizia) e, quindi, non ha convalidato l'arresto.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, articolando un unico motivo per violazione di legge e difetto di motivazione. Premesso che il giudice, in sede di convalida, è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti per l'arresto con valutazione ex ante, che tenga conto degli elementi conosciuti e conoscibili alla polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto, rileva il ricorrente che nel caso di specie sussistevano i presupposti per l'arresto, tenuto conto del comportamento elusivo tenuto dall'indagato, che veniva bloccato solo grazie all'intervento di operanti in borghese, al rinvenimento di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi e, dunque, pronta per la vendita e di un bilancino di precisione.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Preliminarmente va osservato che, che in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità o sostituire a un giudizio ragionevolmente fondato una propria, differente valutazione (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885;

Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949; Sez. 1,2 31( n. 15296 del 04/04/2006, Oprea, Rv. 234211). A tal fine, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di privare della libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Cobuccio, Rv. 267999 ), verificando se l'atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentavano alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall'art. 381 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1329 del 06/05/1993, D'Addio, Rv. 195470).

Il perimetro del giudizio di convalida è, dunque, limitato, oltre che all'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., alla valutazione della legittimità dell'operato della polizia sulla base del citato parametro di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigen2:e cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahnnad, RV. 262502).

3. Va ulteriormente precisato che questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità dell'agente, essendo sufficiente, a norma dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., che ricorra almeno uno di detti parametri (ex multis: Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Rv. 252949).

4. Nel caso di specie il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, essendo andato oltre il controllo di mera ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria, per sostituire una propria valutazione della gravità del fatto a quella svolta dagli operanti. Nel fare ciò, non ha considerato una serie di elementi oggettivi - quali il possesso, nella propria abitazione, di un bilancino di precisione e di stupefacente già suddiviso in dosi, identico a quello che l'indagato portava con sé - che coloravano di gravità fatto, apparendo come indicativi di una attività di spaccio non occasionale. La valutazione della polizia giudiziaria che, sulla base di queste circostanze, ha ritenuto il fatto "grave" non è irragionevole ed è viziata la pronuncia del 3 r>r-- Tribunale che, anziché porsi nella situazione di chi ha operato l'arresto, ha valorizzato, ex post, il mero dato quantitativo dello stupefacente rinvenuto, l'incensuratezza e il comportamento collaborativo dell'imputato.

5. In conclusione l'ordinanza impugnata va annullata. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, Rv. 284323).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza im