Ordinanza — n. 45286/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA visti gli atti del procedimento n.r.g. 21927/2024 nei confronti di Nicoli Pierantonio, definito da questa Corte con sentenza emessa nell'udienza del 29 ottobre 2024; vista la segnalazione del consigliere relatore Angelo Capozzi; rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo di tale sentenza è indicato, dopo l'indicazione dell'art. 165, il "quinto comma", anziché il "primo comma"; ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla correzione di tale ref uso ai sensi dell'art. 130, comma 2, cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45286/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 21927/2024 nei confronti di Nicoli Pierantonio, definito da questa Corte con sentenza emessa nell'udienza del 29 ottobre 2024; vista la segnalazione del consigliere relatore Angelo Capozzi; rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo di tale sentenza è indicato, dopo l'indicazione dell'art. 165, il "quinto comma", anziché il "primo comma"; ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla correzione di tale ref uso ai sensi dell'art. 130, comma 2, cod. proc. pen.;
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seguente ORDINANZA visti gli atti del procedimento n.r.g. 21927/2024 nei confronti di Nicoli Pierantonio, definito da questa Corte con sentenza emessa nell'udienza del 29 ottobre 2024; vista la segnalazione del consigliere relatore Angelo Capozzi; rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo di tale sentenza è indicato, dopo l'indicazione dell'art. 165, il "quinto comma", anziché il "primo comma"; ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla correzione di tale ref uso ai sensi dell'art. 130, comma 2, cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Corregge il dispositivo della sentenza emessa il 29/10/2024 nel procedimento n.r.g. 21927/2024 dalla Sesta Sezione penale di questa Corte, con la sostituzione delle parole "quinto comma" con quelle "primo comma". Manda alla cancelleria perché provveda alle prescritte annotazioni sull'originale dell'atto e sul ruolo di udienza, e per la comunicazione alle parti interessate. Così deciso il 03/12/2