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Sentenza — n. 45260/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45260/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45260/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado con la quale il locale Tribunale aveva condannato Gabriele Interlando per i delitti di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per mezzo del suo difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo rileva violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Con il secondo motivo rileva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine sia al trattamento sanzionatorio, quantificato su una pena base prossima al medio edittale, nonostante il quantitativo minimale di droga leggera; sia al diniego della sospensione condizionale della pena fondato su una prognosi di reiterazione priva di valutazione delle circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 45260/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti dipendenza da sostanze sanzioni penali guida recidiva in stato di ebbrezza sospensione di pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Interlando Gabriele, nato 1'08/03/2004 a Messina avverso la sentenza dell'08/03/2024 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado con la quale il locale Tribunale aveva condannato Gabriele Interlando per i delitti di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per mezzo del suo difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo rileva violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Con il secondo motivo rileva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine sia al trattamento sanzionatorio, quantificato su una pena base prossima al medio edittale, nonostante il quantitativo minimale di droga leggera; sia al diniego della sospensione condizionale della pena fondato su una prognosi di reiterazione priva di valutazione delle circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso va accolto limitatamente al primo motivo, per le ragioni di seguito precisate.

2. A fronte di uno specifico motivo di appello, con il quale l'imputato aveva chiesto alla Corte territoriale l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, indicando le ragioni nella sua giovane età, nell'incensuratezza e nella condotta processuale, la sentenza impugnata, pur investita della doglianza del loro omesso riconoscimento da parte del Giudice di primo grado, non vi ha provveduto, mancando qualsiasi argomentazione al riguardo, né potendo desumersi implicitamente il relativo diniego dalla complessiva motivazione che, peraltro, aveva ritenuto di qualificare il fatto contestato come di lieve entità, ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il secondo motivo è, invece, generico. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere inflitto una sanzione più mite nonostante essa sia stata commisurata in un anno di reclusione ed euro 2000 di multa, previa riqualificazione del fatto come di lieve entità, ovverosia in una misura inferiore alla media edittale. Costituisce costante orientamento della Corte di legittimità che in tal caso non sia necessaria una specifica motivazione in quanto l'entità così commisurata implica per ciò stesso un corretto uso del potere discrezionale del giudice secondo un parametro oggettivo fatto proprio dal legislatore e comunque evincibile dal complesso argomentativo della sentenza, in rapporto al fatto e alla personalità dell'imputato (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

Nel caso di specie, la Corte d'appello, anche ai fini di escludere il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha utilizzato criteri logici ed oggettivi, solo genericamente contrastati dal ricorso, fondati su molteplici fattori quali la disponibilità da parte di Interlando di varie tipologie di droga con bilancino di precisione, il superamento del tasso soglia, le modalità di occultamento, il taccuino contenente annotazioni e contabilità sulla gestione dello stupefacente, la presenza di un sistema di videosorveglianza per vanificare i controlli delle forze dell'ordine, ritenuti ostativi sia ad una ulteriore mitigazione sanzionatoria, sia ad una prognosi positiva di astensione di Interlando dalla commissione di altri reati.

4. Dagli argomenti che precedono consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla valutazione sulle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina affinché esamini la richiesta dell'imputato, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso