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Sentenza — n. 44936/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic grounds regarding work authorization under home detention measures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44936/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared Francesco Amodeo's appeal inadmissible for failing to meet specific pleading requirements. Although the appellant argued the lower court lacked factual detail regarding his flight risk and cited procedural violations, the Court ruled that the appeal was too generic and did not address the specific reasons for denying work authorization. Consequently, the Court held that the appeal violated statutory rules on admissibility and merit-based arguments reserved for the extradition phase.

Regesto Legislator

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Art. 9, comma 7, I. n. 69 del 2005; Art. 719 cod. proc. pen.: Appeals against non-coercive orders are admissible only for legal violations, not generic complaints or merits arguments reserved for other proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
home detention measures work authorization flight risk assessment generic appeal grounds procedural admissibility extradition proceedings Italian Supreme Court lavoro del detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 9, comma 7, I. n. 69 del 2005
Art. 719 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Amodeo Francesco, nato il 13/10/1957 a Lucera avverso l'ordinanza del 29/10/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cinnmino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha rigettato l'istanza di Francesco Annodeo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, di svolgere attività lavorativa (dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio) dando atto di averne già disposto la consegna all'autorità giudiziaria francese, con provvedimento impugnato dinanzi alla Corte di cassazione, e ritenendo che la menzionata autorizzazione priverebbe di contenuto la misura cautelare applicata non garantendo l'esecuzione della consegna per il pericolo di fuga.

2. Ha proposto ricorso Francesco Amodeo tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge in quanto l'ordinanza impugnata, con argomenti generici, non ha delineato le circostanze di fatto poste a fondamento del ritenuto concreto pericolo di fuga del ricorrente rispetto all'esercizio di un'attività lavorativa collocata a poche centinaia di metri dalla propria abitazione. 2.2. Con il secondo motivo censura il vizio di motivazione, consentito in quanto oggetto del ricorso è un appello avverso un'ordinanza che non dispone la misura coercitiva, atteso che la Corte di appello, senza individualizzare la valutazione ha presunto il pericolo di fuga sulla base del solo titolo di reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile per genericità. 2.La difesa del ricorrente, a prescindere dalla qualificazione formale del primo motivo di ricorso, censura gli argomenti in base ai quali, pur sinteticamente, i giudici di appello hanno rigettato l'autorizzazione del consegnando, sottoposto agli arresti domiciliari, a svolgere un'attività lavorativa. Invero, il vizio dell'atto, anche ove esistente, non potrebbe essere dedotto con ricorso per cassazione essendo questo consentito solo per violazione di legge in ragione del combinato disposto degli artt. 9, comma 7, I. n. 69 del 2005 e 719 cod. proc. pen.

Inoltre, il motivo è generico non solo perché non replica agli argomenti utilizzati dalla Corte per respingere l'istanza (permanenza delle già ravvisate esigenze cautelari giustificative della restrizione con pericolo di fuga, elusione delle stesse in ragione dell'estensione temporale dell'attività lavorativa oggetto di richiesta e pendenza del procedimento presso la Corte di cassazione a seguito del ricorso avverso la sentenza di consegna all'autorità giudiziaria francese), ma si limita a rappresentare, in modo indeterminato, la necessità di assicurare il sostentamento di Francesco Amodeo e la volontà di smaltire il lavoro arretrato, senza tenere in alcun conto che il presupposto per l'autorizzazione lavorativa è costituito dall'assoluta indigenza dell'istante, da dimostrare e poi accertare con rigore proprio per la natura eccezionale della previsione di cui all'art. 284, cod. proc. pen.3.11 secondo motivo è inammissibile in quanto censura il contenuto della motivazione in ordine al pericolo di fuga svolgendo deduzioni sulla non pertinenza degli argomenti utilizzati dalla Corte di appello che investono profili di merito la cui valutazione è stata operata nel provvedimento cautelare, non impugnato, ed è riservata alla fase della decisione sulla richiesta di estradizione, attualmente pendente, cui compete l'apprezzamento dei presupposti della consegna.

4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge 69 del 2005. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, co