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Sentenza — n. 44935/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44935/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44935/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 18-bis, comma 2, lett. r), I. n. 69 del 2005, come modificato, ha rifiutato la consegna di Mircea Marcocian all'Autorità giudiziaria della Romania, avanzata in forza di mandato di arresto europeo emesso a seguito della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Baia Mare in data 30/03/2023, irrevocabile il 03/05/2023, per il reato di furto aggravato, disponendo che l'esecuzione della pena detentiva di un anno avvenisse in Italia.

Regesto Legislator

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artt. 24 Cost; Sentenza — n. 44935/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 46224 del 26.11.2009, Prodan, Rv. 245452), come risulta al punto 3.4. dello stesso m.a.e. in cui è scritto che l'imputato, una volta estradato in Romania per l'esecuzione della condanna, avrà un termine di 10 giorni per promuovere la revisione del procedimento o per impugnare la sentenza di condanna per come richiesto, anche alternativamente rispetto alle altre ipotesi, dall'art. 6, comma 1- bis, lett.

Parole chiave

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procedimento in contumacia grave deficienza del procedimento all'estero diritti della difesa ricusazione del pubblico ministero rinvio del dibattimento ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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artt. 24 Cost
Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 24 Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Marcocian Mircea, nato il 26/03/1976 in Romania avverso la sentenza del 29/10/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato Vincenzo Lucisano, in sostituzione dell'Avvocato Francesco Sorace, nell'interesse del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 18-bis, comma 2, lett. r), I. n. 69 del 2005, come modificato, ha rifiutato la consegna di Mircea Marcocian all'Autorità giudiziaria della Romania, avanzata in forza di mandato di arresto europeo emesso a seguito della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Baia Mare in data 30/03/2023, irrevocabile il 03/05/2023, per il reato di furto aggravato, disponendo che l'esecuzione della pena detentiva di un anno avvenisse in Italia.

2. Ha proposto ricorso Mircea Marcocian tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU in quanto il processo celebratosi in Romania non gli aveva consentito di difendersi, né personalmente né a mezzo di un difensore, mancando agli atti la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento, come peraltro risulta dalla stessa lettura della sentenza di condanna. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata per non avere fornito alcuna risposta ai numerosi argomenti posti dalla difesa limitandosi a mere formule di stile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione difensiva in ordine alla mancata conoscenza, da parte di Mircea Marcocian, del processo svoltosi in Romania, previa acquisizione della sentenza emessa dal Tribunale di Baia Mare, dando atto che da questa risultava che l'imputato, rimasto assente, avesse ricevuto la notifica «sia con ordine di comparizione, sia mediante affissione alla sede del Tribunale».

3. Premesso che allo stato degli atti non è dato accertare l'assenza di un difensore dell'imputato nel corso del processo svoltosi in Romania, come sostenuto dal ricorrente, non bastando a tal fine la sola sentenza in cui, peraltro, non risulta neanche la presenza del Pubblico ministero, va ricordato che l'art. 6 CEDU non prevede l'obbligatorietà della presenza di un difensore dell'accusato in un processo penale. La circostanza che il processo celebrato in Romania nei confronti di Mircea Marcocian sia avvenuto in absentia non è causa di possibile rifiuto della consegna allorché - come già chiarito da questa Corte proprio in relazione alla disciplina processuale rumena - l'ordinamento dello Stato emittente consenta al condannato di richiedere un nuovo giudizio una volta venuto a conoscenza della decisione di condanna (Sez. 6, n. 25303 del 21/06/2012, Mitrea, Rv. 252724;

Sez. 6, n. 46224 del 26.11.2009, Prodan, Rv. 245452), come risulta al punto 3.4. dello stesso m.a.e. in cui è scritto che l'imputato, una volta estradato in Romania per l'esecuzione della condanna, avrà un termine di 10 giorni per promuovere la revisione del procedimento o per impugnare la sentenza di condanna per come richiesto, anche alternativamente rispetto alle altre ipotesi, dall'art. 6, comma 1- bis, lett.

c) legge n. 69 del 2005 («l'interessato, ricevuta la notifica della decisione di cui si chiede l'esecuzione e informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facoltà di dare inizio al giudizio di appello, al quale abbia il diritto di partecipare e che consenta il riesame del merito della decisione, nonché, anche a mezzo dell'allegazione di nuove prove, la possibilità di una sua riforma, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione o non ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto appello nei termini stabiliti»). Ne consegue che, pur non essendovi prova certa che Marcocian fosse a conoscenza del processo e vi si sia volutamente sottratto, è sufficiente che risulti la condizione indicata al paragrafo che precede.

4. Alla luce degli argomenti che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22