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Sentenza — n. 44794/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against peculato conviction, upholding evidence of unauthorized ATM card use and lack of prescription.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44794/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding insufficient evidence and procedural flaws. The court found that the lower court correctly established the material act of misappropriation and the subjective intent through the unauthorized use of a bank card PIN, which negated the defense's argument about the card's low value. Consequently, the conviction for peculato was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 55, comma 9 d.lgs. 231/2007; Art. 162 c.p.; The court held that the unauthorized use of a bank card with a known PIN constitutes the subjective element of peculato, and the specific circumstances of the theft preclude the application of the special leniency for stealing a card without a PIN.

Parole chiave

Generato dall'IA
peculato misappropriation of funds bank card misuse subjective intent inadmissible appeal prescription period court costs abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 55, comma 9 d.lgs. 231 del 2007
Con sentenza del 01/12/2023 la Corte di appello di Potenza ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Matera in data 25/11/2020, prosciogliendo Margherita Padula dal delitto di cui all'art. 55, comma 9 d.lgs.
Art. 162 c.p.
Art. 629 cod. pen.
Risulta impreciso e del tutto inconferente nell'ambito del presente procedimento il riferimento fatto nei motivi di ricorso all'art. 629 cod. pen., al dl.
dl. 463 del 1983
pen., al dl. 463 del 1983, agli artifici e raggiri.
art. 629 cod. pen
Risulta impreciso e del tutto inconferente nell'ambito del presente procedimento il riferimento fatto nei motivi di ricorso all'art. 629 cod. pen., al dl.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 25870 del 08/06/2006, Kadour
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L.
Deve da ultimo precisarsi che non è decorso il termine massimo di prescrizione del reato, fermo restando che l'inammissibilità del ricorso priva di rilievo il tempo trascorso dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Padula Margherita, nata 1'11/12/1973 a Policoro avverso la sentenza in data 01/12/2023 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 01/12/2023 la Corte di appello di Potenza ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Matera in data 25/11/2020, prosciogliendo Margherita Padula dal delitto di cui all'art. 55, comma 9 d.lgs. 231 del 2007, contestato al capo b), per intervenuta prescrizione, e rideterminando la pena irrogata alla predetta per il delitto di peculato di cui al capo a), consistito nell'appropriazione, in veste di fattorina di agenzia incaricata del servizio di consegna della corrispondenza, di una carta bancomat, inviata a Giuseppe Lapolla.

2. Ha proposto ricorso Margherita Padula tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte di appello si era basata su elementi inidonei, omettendo di valutare i rilievi difensivi. Mancava la prova dell'effettivo compimento della condotta di peculato, anche sotto il profilo soggettivo, non essendo a tal fine sufficiente il riferimento alla violazione di una norma di legge o regolamento. La prova dell'atto materiale, a carico dell'accusa, non era stata fornita. 2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità per il delitto di peculato. Gli elementi valorizzati dalla sentenza di condanna erano insufficienti e comunque non era stata valutata la criticità delle dichiarazioni della persona offesa e di quelle di altri testi escussi in ordine al riconoscimento dell'imputata quale soggetto che aveva effettuato un prelevamento con la carta di credito presso Banca Carime, in ordine alla ricostruzione della vicenda a partire dalla denuncia di smarrimento della carta di credito da parte di Lapolla, che successivamente l'aveva ritrovata, in ordine al rapporto di collaborazione dell'imputata con l'agenzia Nexive, di cui era responsabile Oliva Alfonso, in ordine al soggetto che aveva provveduto al recapito di raccomandate a Lapolla, avvenuto in data 27/05/2014, con sottoscrizione delle ricevute.

Il motivo di ricorso si diffonde su alcuni profili probatori, riferiti a dichiarazioni rese dai testi e contesta la complessiva analisi alla cui stregua è stato ravvisato il delitto di peculato a carico della ricorrente, non essendo stata valutata l'attendibilità della persona offesa, da valutare con estremo rigore, e non risultando la piena convergenza delle altre acquisizioni probatorie, anche al fine di superare il ragionevole dubbio. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 62, comma primo, n. 4, 132, 133 cod. pen.

La pena non era coerente con i parametri normativi e non era stata spiegata la ragione della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo denuncia l'insussistenza dell'elemento oggettivo. Ribadisce rilievi già formulati in ordine alla condotta appropriativa integrante il delitto di peculato, a fronte di un titolo di legittimazione che non si risolva in una mera disponibilità di fatto o occasionale o conseguente a violazione di norme disciplinanti il maneggio del denaro, e in ordine al relativo coefficiente psicologico, osservando che la volontà dell'agente deve essere mirata alla realizzazione del danno ingiusto con la consapevolezza che il bene appartiene ad altri.

Nel caso di specie la gestione dell'agenzia non era riferibile unicamente alla ricorrente, cosicché gli artifici e raggiri funzionali all'integrazione del peculato non avrebbero potuto essere da lei compiuti, fermo restando che si trattava di dipendente dal comportamento esemplare. 2.5. Con il quinto motivo denuncia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena.

3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il giudizio si è svolto con trattazione scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.

2. Il primo, il secondo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente, risultano generici e comunque manifestamente infondati, oltre che volti a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio, ciò che inerisce al merito e non al giudizio di legittimità. Ed invero è stato rilevato dai Giudici di merito che una raccomandata contenente una tessera bancomat, inviata dall'istituto bancario al destinatario Giuseppe Lapolla, non risultava giunta al predetto, il quale aveva dunque presentato denuncia, essendo peraltro emerso che con la tessera erano stati effettuati alcuni prelievi.

Attraverso l'esame delle videoriprese effettuate in corrispondenza di uno degli sportelli bancari presso cui era stato eseguito un prelievo, proprio la ricorrente era stata riconosciuta dalla moglie di Lapolla e dal maresciallo Nutini come colei che aveva effettuato quel prelievo. D'altro canto, è risultato che Margherita Padula era addetta all'agenzia, di cui era titolare Alfonso Oliva, che avrebbe dovuto curare la consegna della raccomandata, in realtà non effettuata, ma in apparenza attestata da una falsa firma riferibile a Lapolla, apposta sulla relativa ricevuta.

Tale ricostruzione non è stata vulnerata dai rilievi difensivi, inidonei a confutare la valenza del riconoscimento della ricorrente come colei che aveva effettuato con la tessera bancomat uno dei prelievi: né in senso contrario avrebbe potuto contestarsi l'attendibilità del denunciante Lapolla, a fronte delle modalità del riconoscimento, consentito dal filmato e confermato dal maresciallo Nutini. Proprio la circostanza dell'utilizzo indebito della tessera bancomat vale inoltre ad attestare il previo impossessamento della stessa da parte della ricorrente, incaricata di pubblico servizio inerente alla trasmissione della corrispondenza a mezzo di raccomandata, la quale per ragione di tale servizio ne aveva la disponibilità con mansioni non di mero ordine, dovendo provvedere alla consegna di detta raccomandata e garantire lo svolgimento regolare del servizio attraverso la redazione della ricevuta e il rilascio della sottoscrizione da parte del destinatario.

Vane, su tali basi, risultano le deduzioni difensive volte a contestare il coefficiente psicologico del dolo, avente ad oggetto la coscienza e volontà della condotta appropriativa e della connessa indebita utilizzazione della tessera. Risulta impreciso e del tutto inconferente nell'ambito del presente procedimento il riferimento fatto nei motivi di ricorso all'art. 629 cod. pen., al dl. 463 del 1983, agli artifici e raggiri.

3. Il terzo motivo risulta manifestamente infondato. Costituisce ius receptum che «sussiste l'attenuante del danno di speciale tenuità nel caso di furto di tessera bancomat, atteso che la carta plastificata, se il ladro non ne conosce il codice e non può usarla, non ha alcun valore in sé e la sua sottrazione cagiona l'unico danno consistente nelle spese per il duplicato» (Sez. 5, n. 25870 del 08/06/2006, Kadour, Rv. 234527). Ma nel caso di specie la ricorrente disponeva del codice p.i.n., tanto da aver potuto effettuare prelievi: ne discende che non può farsi riferimento alla sola carta plastificata, risultando per contro prelievi di importo non qualificabile come di speciale tenuità.

4. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato, giacché alla ricorrente sono state riconosciute le attenuanti generiche ed è stata irrogata una pena pari al minimo edittale.

5. Deve da ultimo precisarsi che non è decorso il termine massimo di prescrizione del reato, fermo restando che l'inammissibilità del ricorso priva di rilievo il tempo trascorso dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).

6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 206/2rdif Il Consigliere estensore tIl, 9sidentee Masso Ri