Sentenza — n. 44732/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Lecce disponeva la consegna del ricorrente all'autorità tedesca, in esecuzione del mandato di arresto europeo richiesto in relazione ai reati di rapina e lesioni personali. La difesa del ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto la notifica della sentenza impugnata che, invece, sarebbe stata erroneamente notificata all'Avvocato Mitrangolo il quale, tuttavia, non era il difensore di fiducia, né il domiciliatario del ricorrente, avendo svolto esclusivamente le funzioni di sostituto di udienza del difensore di fiducia. Nel merito, non veniva articolata alcuna doglianza circa la legittimità dell'accoglimento della richiesta di consegna.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 175 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44732/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre premettere che il ricorrente non ha formulato alcuna contestazione in ordine alla legittimità della sentenza impugnata, essendosi limitato ad eccepire unicamente la mancata notifica della stessa al difensore di fiducia, dal che sarebbe derivato il superamento dei termini per la proposizione del ricorso in cassazione. 2.1. A fronte della pacifica tardività del ricorso, il ricorrente avrebbe potuto unicamente chiedere la rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., per poi proporre l'impugnazione nel merito della sentenza che dava esecuzione al mandato di arresto.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Michael Jacob, nato in Nigeria il 23/11/1993 avverso la sentenza del 02/10/2024 emessa dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Lecce disponeva la consegna del ricorrente all'autorità tedesca, in esecuzione del mandato di arresto europeo richiesto in relazione ai reati di rapina e lesioni personali.
2. La difesa del ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto la notifica della sentenza impugnata che, invece, sarebbe stata erroneamente notificata all'Avvocato Mitrangolo il quale, tuttavia, non era il difensore di fiducia, né il domiciliatario del ricorrente, avendo svolto esclusivamente le funzioni di sostituto di udienza del difensore di fiducia. Nel merito, non veniva articolata alcuna doglianza circa la legittimità dell'accoglimento della richiesta di consegna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Occorre premettere che il ricorrente non ha formulato alcuna contestazione in ordine alla legittimità della sentenza impugnata, essendosi limitato ad eccepire unicamente la mancata notifica della stessa al difensore di fiducia, dal che sarebbe derivato il superamento dei termini per la proposizione del ricorso in cassazione. 2.1. A fronte della pacifica tardività del ricorso, il ricorrente avrebbe potuto unicamente chiedere la rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., per poi proporre l'impugnazione nel merito della sentenza che dava esecuzione al mandato di arresto.
Nel ricorso proposto dall'interessato, tuttavia, non viene espressamente formulata una richiesta di rinnessione in termini che, in ogni caso, non sarebbe stata accoglibile. 2.2. In base all'art. 17, comma 6, I. 22 aprile 2005, n.69, la sentenza deve essere pronunciata al termine della camera di consiglio e ne va data immediata lettura: atto, questo, che equivale alla notificazione alle parti, anche se non presenti. Nel caso di specie, la sentenza risulta "depositata in udienza", sicchè deve ritenersi rispettato il disposto del citato comma 6 dell'art. 17, senza che il difensore di fiducia del consegnando - sostituito all'udienza da altro difensore - possa lamentare l'omessa notifica della sentenza e la conseguente impossibilità di rispettare il termine per proporre il ricorso per cassazione.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il Consiglier