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Sentenza — n. 44531/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44531/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44531/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 2 luglio 2024 il Tribunale di Roma ha applicato a Marco Laurenza ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 14.120,00 di multa per i reati ascrittigli. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Erronea applicazione della legge, per essere stata applicata la circostan2:a aggravante prevista dall'art. 80, comma 1 lett. d), d.P.R. 309/90, senza che fosse stato svolto alcun accertamento in ordine alla consapevolezza da parte dell'imputato della presenza delle armi da fuoco, rinvenute nella sua abitazione; 2.2. Violazione di legge per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: il giudice ha applicato all'imputato la pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 14.120 di multa, nonostante la richiesta delle parti fosse stata quella dell'applicazione della pena di anni tre e mesi otto di reclusione, euro 14.000 di multa ed euro 120 di ammenda.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 80 d.P.R. n. 309/90, art. 619 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44531/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitoumi, Rv. 275971 - 01). Nel caso in esame, il ricorrente ha denunciato un preteso errore in diritto in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90, che, però, non è evincibile con immediatezza dalla contestazione del reato di cui al capo A (ex art. 73, comma 1 bis, e 80 d.P.R. n. 309/90). Per di più, lo stesso ricorrente ha concordato la pena anche con riferimento al reato di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895/1967 (capo B), così, nella sostanza, non contestando la sussistenza della detenzione illegale di armi (capo B).3.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti infrazione alla legge sulle armi modifica della sentenza porto abusivo di armi aggravamento della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 2 luglio 2024 il Tribunale di Roma ha applicato a Marco Laurenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 80 d.P.R. n. 309/90
Nel caso in esame, il ricorrente ha denunciato un preteso errore in diritto in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90, che, però, non è evincibile con immediatezza dalla contestazione del reato di cui al capo A (ex art.
art. 619 cod. proc. pen
Trattandosi di una svista evidente, che non ha influito sul contenuto decisorio del provvedimento impugnato, può procedersi, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., alla rettifica dell'errore, sostituendo nel dispositivo le parole "euro 14.120 di multa" con quelle "euro 14.000 di multa ed euro 120 di ammenda".
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Laurenza Marco, nato a Roma il 12/12/1983 avverso la sentenza del 2/7/2024 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 luglio 2024 il Tribunale di Roma ha applicato a Marco Laurenza ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 14.120,00 di multa per i reati ascrittigli.

2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Erronea applicazione della legge, per essere stata applicata la circostan2:a aggravante prevista dall'art. 80, comma 1 lett. d), d.P.R. 309/90, senza che fosse stato svolto alcun accertamento in ordine alla consapevolezza da parte dell'imputato della presenza delle armi da fuoco, rinvenute nella sua abitazione; 2.2. Violazione di legge per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: il giudice ha applicato all'imputato la pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 14.120 di multa, nonostante la richiesta delle parti fosse stata quella dell'applicazione della pena di anni tre e mesi otto di reclusione, euro 14.000 di multa ed euro 120 di ammenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo, mentre è inammissibile nel resto.

2. Il primo motivo non è consentito. La Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di patteggiamento, può essere dedotta con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea applicazione di una circostanza aggravante in realtà insussistente, in quanto attinente alla corretta qualificazione del fatto (Sez. 6, n 44393 del 24/9/2019, Lamberti, Rv. 277214). Si è tuttavia precisato che, anche successivamente all'introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche, Rv. 279573 — 01;

Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitoumi, Rv. 275971 - 01). Nel caso in esame, il ricorrente ha denunciato un preteso errore in diritto in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90, che, però, non è evincibile con immediatezza dalla contestazione del reato di cui al capo A (ex art. 73, comma 1 bis, e 80 d.P.R. n. 309/90). Per di più, lo stesso ricorrente ha concordato la pena anche con riferimento al reato di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895/1967 (capo B), così, nella sostanza, non contestando la sussistenza della detenzione illegale di armi (capo B).3.

Il secondo motivo coglie nel segno. Effettivamente, nel dispositivo della sentenza impugnata, è stata indicata — quale pena pecuniaria — quella di euro 14.120 di multa anziché euro 14.000 di multa ed euro 120 di ammenda. Trattandosi di una svista evidente, che non ha influito sul contenuto decisorio del provvedimento impugnato, può procedersi, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., alla rettifica dell'errore, sostituendo nel dispositivo le parole "euro 14.120 di multa" con quelle "euro 14.000 di multa ed euro 120 di ammenda".

P.Q.M.

Rettifica la sentenza impugnata sostituendo nel dispositivo le parole "euro 14.120 di multa" con quelle "euro 14.000 di multa ed euro 120 di ammenda''. Dichiara inammissibile il ricorso nel rest