Sentenza — n. 44362/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nesci Francesco, nato a Soriano Calabro il 24/09/2001 avverso l'ordinanza emessa il 10/07/2023 dal Tribunale di Reggio Calabria; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei riguardi di Nesci Francesco, ritenuto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. 74-73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 44362/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei riguardi di Nesci Francesco, ritenuto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. 74-73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nesci Francesco, nato a Soriano Calabro il 24/09/2001 avverso l'ordinanza emessa il 10/07/2023 dal Tribunale di Reggio Calabria; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei riguardi di Nesci Francesco, ritenuto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. 74-73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Nesci Francesco articolando plurimi motivi.
3. Il 06/08/2024 l'indagato ha personalmente rinunciato all'impugnazione.4. Alla rinuncia al ricorso consegue la inammissibilità della impugnazione e, dunque, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euroirgemila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 5 settembre 2024 Il Con gliere estensore Il Presidente