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Sentenza — n. 44113/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44113/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44113/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sassari ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta da Francesco Bagaglia avverso l'ordinanza del 17/06/2024 con cui il G.i.p. del Tribunale di Tempio Pausania ha disposto l'applicazione nei suoi confronti della misura custodiale in carcere con l'imputazione provvisoria di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti dei tipi cocaina e marijuana (art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990). In particolare il Tribunale ha ritenuto che l'impugnazione dovesse piuttosto essere qualificata come atto di appello avverso il rigetto della distinta ordinanza dello stesso G.i.p. del Tribunale di Tempio Pausania che in esito allo interrogatorio di garanzia, aveva rigettato la richiesta di attenuazione della misura di massimo rigore disposta con l'ordinanza genetica, dovendo, però, essere dichiarato inammissibile per mancata indicazione contestuale dei motivi in violazione del cbn. disp. degli artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 309 c.p; Sentenza — n. 44113/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa, nelle ultime battute dell'istanza, ha, infatti, espressamente indicato di voler proporre «richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., avverso la sopradescritta ordinanza di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Tempio Pausania, Dott. Marco Contu», rendendo così agevolmente identificabile il provvedimento impugnato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari per il giudizio di riesame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti carcerazione in vista di sfratto pignoramento infruttuoso carcerazione preventiva ingiustificata procedura di rivendicazione nel pignoramento capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 309 c.p
La difesa, nelle ultime battute dell'istanza, ha, infatti, espressamente indicato di voler proporre «richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., avverso la sopradescritta ordinanza di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bagaglia Francesco, n. Roma 20/08/1987 avverso l'ordinanza n. 48-54/24 del Tribunale di Sassari del 25/06/2024 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione al Tribunale di Sassari per il giudizio; lette le conclusioni scritte depositate per il ricorrente dall'avv. Federico Delitala, adesive alle richieste del Procuratore Generale

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sassari ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta da Francesco Bagaglia avverso l'ordinanza del 17/06/2024 con cui il G.i.p. del Tribunale di Tempio Pausania ha disposto l'applicazione nei suoi confronti della misura custodiale in carcere con l'imputazione provvisoria di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti dei tipi cocaina e marijuana (art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990). In particolare il Tribunale ha ritenuto che l'impugnazione dovesse piuttosto essere qualificata come atto di appello avverso il rigetto della distinta ordinanza dello stesso G.i.p. del Tribunale di Tempio Pausania che in esito allo interrogatorio di garanzia, aveva rigettato la richiesta di attenuazione della misura di massimo rigore disposta con l'ordinanza genetica, dovendo, però, essere dichiarato inammissibile per mancata indicazione contestuale dei motivi in violazione del cbn. disp. degli artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, attraverso il suo difensore, il quale con un unico motivo di censura, deduce che al netto dell'errore di carattere formale - dovuto allo stesso difensore e consistente nell'avere indicato nell'istanza di riesame il provvedimento del G.i.p. del 17/06/2024 anziché quello del 03/06/2024 corrispondente all'ordinanza genetica di imposizione della custodia cautelare - il Tribunale avrebbe dovuto e potuto ben comprendere che l'impugnazione riguardava proprio l'ordinanza genetica e così procedere all'invocato riesame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione (nella specie, dell'istanza di riesame), l'omessa od errata indicazione degli elementi richiesti (provvedimento impugnato, data del medesimo e giudice che lo ha emesso) non ha rilievo per sé, ma solo in quanto può determinare incertezza nell'individuazione dell'atto (Sez. 1, n. 28028 del 10/04/2024, Gelsomino, Rv. 286685; Sez. 6, n. 13832 del 26/02/2015, Bertolucci, Rv. 262935; Sez. 1, n. 23932 del 17/05/2013, Marini, Rv. 255813; Sez. 3, n. 2034 del 09/12/2003, Natalizia, Rv. 228485). Tale incertezza non si è determinata nel caso di specie, poiché dal testo dell'istanza di riesame emergono sufficienti elementi indicativi del fatto che il provvedimento che si intendeva impugnare era proprio l'ordinanza genetica della misura cautelare.

La difesa, nelle ultime battute dell'istanza, ha, infatti, espressamente indicato di voler proporre «richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., avverso la sopradescritta ordinanza di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Tempio Pausania, Dott. Marco Contu», rendendo così agevolmente identificabile il provvedimento impugnato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari per il giudizio di riesame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, 21 novembre 2024 Il cons