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Sentenza — n. 44097/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44097/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44097/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore di Marco Avantario avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Vicenza, all'esito di un giudizio svoltosi in assenza dell'imputato, per il reato di cui alli art. 337 cod. pen. La ragione dell'inammissibilità è stata fondata dalla Corte distrettuale sul mancato deposito, unitamente all'atto di appello, dell'allegazione della dichiarazione o dell'elezione di domicilio dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Sentenza — n. 44097/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che l'ordinanza impugnata, fondata sul presupposto errato della violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per il giudizio.

Parole chiave

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documenti mancanti notifica del cambiamento d'indirizzo domicilio di una parte notificazione di atti produzione tardiva di documenti domicilio eletto

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore di Marco Avantario avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Vicenza, all'esito di un giudizio svoltosi in assenza dell'imputato, per il reato di cui alli art. 337 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Avantario Marco, nato il 10/10/1992 a Chiari avverso l'ordinanza dell' 08/04/2024 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di appello di Venezia.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore di Marco Avantario avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Vicenza, all'esito di un giudizio svoltosi in assenza dell'imputato, per il reato di cui alli art. 337 cod. pen. La ragione dell'inammissibilità è stata fondata dalla Corte distrettuale sul mancato deposito, unitamente all'atto di appello, dell'allegazione della dichiarazione o dell'elezione di domicilio dell'imputato.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Marco Avantario, tramite i propri difensori, deducendo l'avvenuto deposito il 14 febbraio 2024 dell'atto di appello, unitamente alla nomina e alla dichiarazione di domicilio dell'appellante, in ben quattro copie, all'indirizzo di posta certificata deoositoattioenali.tribunale.vicenza(agiustiziacert.it, atti scaricati dalla menzionata casella il giorno stesso (dalla signora Paola Magna) ed erroneamente inseriti dalla Cancelleria del Tribunale nel fascicolo cartaceo al doc. 10 e non in quello principale contraddistinto dal doc. 7 esaminato dalla Corte di appello.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Dalla lettura degli atti, consentita a questa Corte per la deduzione di un vizio processuale, risulta che, unitamente all'atto di appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza, è stata regolarmente trasmessa anche la dichiarazione di domicilio di Marco Avantario, a mezzo pec e con file di estensione corrispondente all'allegato pdf.p.7m-161 Kb (Sez. 4, n. 43976 del 26/09/2023, Rv. 285483) il 14 febbraio 2024, all'indirizzo depositoattipenali.tribunale.vicenza(agiustiziacert.it, indirizzo di posta certificata indicato dal Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati.

3. Ne consegue che l'ordinanza impugnata, fondata sul presupposto errato della violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per il giudizio. Così deciso il 7 novembre 2024 La Consig