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Sentenza — n. 44090/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls confiscation of phones due to lack of proven instrumental link to drug trafficking.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44090/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled a lower court's order confiscating the defendant's cell phones without remand. The defendant argued that the confiscation lacked a specific instrumental link to the alleged drug trafficking, noting only mere possession was proven. The court agreed, ruling that voluntary confiscation requires a non-occasional, structural connection between the property and the crime, which was absent here.

Regesto Legislator

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Art. 240, comma 1, cod. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Voluntary confiscation of property requires proof of a specific, non-occasional instrumental link between the property and the crime, not merely possession.

Parole chiave

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voluntary confiscation instrumental link drug trafficking cell phone seizure Italian criminal law lack of evidence annulment of sentence confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 240, comma 1, cod. pen.
Con l'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 240 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
in relazione all'art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., non incontra i limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo questa Corte (Sez.
Art. 606, cod. proc. pen.
279348) ammesso il ricorso per cassazione ex art. 606 cod.
Art. 626, cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 od.
art. 240 cod. pen
Con l'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 240 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
in relazione all'art. 444 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
279348) ammesso il ricorso per cassazione ex art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019
pen., avendo questa Corte (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Frroku Orgen, nato in Albania il 10/10/2003 avverso la sentenza del 05/03/2024 del Tribunale di Spoleto letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Frroku Orgen ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Spoleto applicava all'imputato la pena concordata di 1 anno di reclusione e 1.800 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 90, disponendo contestualmente la confisca dei telefoni cellulari, dei quali ordinava la vendita. Con l'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 240 cod. pen. in relazione all'art. 444 cod. proc. pen. e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla confisca dei cellulari per non avere il giudice accertato l'esistenza dei presupposti per disporla né considerato che al ricorrent, è contestata la mera detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio; che non sono stati identificati i destinatari della sostanza né accertato l'utilizzo dei cellulari per i contatti con gli acquirenti. Trattandosi di confisca facoltativa, doveva essere dimostrata la relazione strumentale tra bene e reato, nella specie mancante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che il ricorso, pur riguardando una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non incontra i limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo questa Corte (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348) ammesso il ricorso per cassazione ex art. 606 cod. proc. pen. con riferimento alle misure di sicurezza sia personali che patrimoniali, che non hanno formato oggetto di accordo tra le parti, il ricorso è fondato. Il giudice ha disposto la confisca dei cellulari sequestrati all'imputato all'atto del controllo senza rendere alcuna motivazione per giustificarne l'ablazione.

Non solo non ha tenuto conto della contestazione di mera detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente, ma non ha in alcun modo dato conto dell'esistenza di un collegamento strumentale tra beni e reato, che legittimasse l'ablazione. La confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen. esige l'esistenza di uno specifico, non occasionale, nesso strumentale tra bene e reato; è, quindi, necessario che il bene oggetto di ablazione si caratterizzi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato.

Ma, come già detto, la sentenza impugnata non ha minimamente indicato il nesso strumentale nei termini appena precisati; peraltro, a fronte del reato contestato di mera detenzione, non vi è prova della sussistenza del collegamento strumentale tra beni e reato. Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con immediata restituzione dei telefoni cellulari all'avente diritto. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari in sequestro di cui ordina l'immediata restituzione all'avente c-4 diritto.

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 od. proc. pen. Così deciso, 23 ottobre 2024 Il consigl