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Sentenza — n. 44077/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to failure to notify appointed defense counsel of the appeal hearing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44077/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Florence Court of Appeal's judgment for violating procedural notification rules. The appellant argued that the appeal decree was only sent to his office-appointed lawyer, ignoring his newly appointed private counsel. The court ruled that the appointment of the private lawyer was valid and binding, making the lack of notification a fatal defect requiring a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 178, 179 cod. proc. pen.; The appeal judgment is void if not served on the defendant's elected counsel, necessitating annulment and remittal.

Parole chiave

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criminal procedure notification defect defense counsel gratuitous assistance nullity absolute remittal for retrial appointment of lawyer colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.
Art. 96, comma 2, cod. proc. pen.
L'imputato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (successiva alla definizione del giudizio di primo grado) presentata dinnanzi alla Corte di appello di Firenze, da intendersi quale «autorità procedente» ai sensi dell'art. 96, comma 2, cod.
Art. 93 D.P.R. n. 115 del 2002
Ne consegue che la nomina del difensore di fiducia, pur avvenuta nell'ambito della procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 93 D.P.R.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pedro Samson, nato in Nigeria il 19/04/1993 avverso la sentenza del 26/10/2023 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata; letta la memoria dell'Avvocato Angelo Nicotera, difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Firenze nei confronti di Samson Pedro per reati in materia di stupefacenti.

2. Avverso detta pronuncia ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., in quanto il decreto di citazione dinnanzi alla Corte di appello, per l'udienza del 26 ottobre 2023, era stato notificato al solo Avvocato Giovanni Marchese difensore di ufficio dell'imputato, nonostante questi avesse nominato di fiducia l'Avvocato Andrea Ricci, presso cui aveva eletto domicilio, come da istanza di ammissione al gratuito patrocinio depositata il 5 dicembre 2022 in Cancelleria.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 motivo di ricorso è fondato.

2. Dalla lettura degli atti, consentita a questa Corte in ragione dell'eccezione processuale formulata, è risultato che alla data di emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello (28 giugno 2023) l'imputato - per quanto emergeva dagli atti del processo - era difeso di ufficio dall'Avvocato Giovanni Marchese che aveva redatto l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado. A tale difensore, anche domiciliatario, pertanto, è stato notificato in data 29 giugno 2023 l'avviso relativo al giudizio d'appello, fissato per il successivo 17 ottobre 2023.

L'imputato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (successiva alla definizione del giudizio di primo grado) presentata dinnanzi alla Corte di appello di Firenze, da intendersi quale «autorità procedente» ai sensi dell'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., aveva nominato difensore di fiducia l'Avvocato Andrea Ricci eleggendo domicilio presso di lui ed indicando anche il numero di Registro generale del procedimento principale. In ordine alla predetta istanza, in data 13 dicembre 2022, aveva provveduto favorevolmente la Corte di appello di Firenze quale giudice dinnanzi al quale pendeva il giudizio di secondo grado anche con la indicazione del numero di registro generale del procedimento principale.

Ne consegue che la nomina del difensore di fiducia, pur avvenuta nell'ambito della procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 93 D.P.R. n. n. 115 del 2002, deve ritenersi valida anche nel procedimento principale poichè ad esso è stata espressamente riferita ed è stata effettuata dinanzi alla medesima autorità giudiziaria procedente al momento della presentazione dell'istanza di ammissione.

3. Alla luce di detti elementi, la sentenza impugnata è affetta da una nullità assoluta di ordine generale, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., perché emessa senza previa notifica al difensore di fiducia dell'imputato e a Samson Pedro elettivamente domiciliato presso di lui. Ne consegue l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 14 novembre 2024 La