Cassation appeal dismissed because appeal text did not clearly show grounds for acquittal under Art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's order converting the appeal into a cassation request failed to explicitly demonstrate the grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a proscioglimento based on facts emerging during the precautionary phase, but the court found the reasoning insufficiently evident in the written text. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; The appeal must explicitly demonstrate the existence of acquittal grounds in the text to be admissible for a control of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Zorgan Rachid, nato in Marocco 1'1/1/1971 avverso la sentenza del 19/3/2013 emessa dal Tribunale di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 25/7/2024, convertiva in ricorso per cassazione l'appello proposto dall'imputato (in data 3/4/2013) avverso la sentenza di applicazione della pena emessa in data 19 marzo 2013, con il quale si deduceva l'omessa valutazione dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto, in applicazione della regola vigente ratione temporis alla data della pronuncia della sentenza, questa poteva essere oggetto dì controllo dì legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se dal testo di essa risultasse evidente la sussistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.proc.pen. (Sez.4, n. 30867 del 17/6/2011, Rv. 250902). Nel caso di specie, il giudice ha ampiamente motivato in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento, anche alla luce di quanto emerso in fase cautelare.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr lde