Sentenza — n. 43436/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha annullato la ordinanza cautelare emessa il 15.3.2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di Giuseppe Navarra con la quale è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui agli artt.110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 3 e 4 I. n. 146/2006, anche in relazione all'art. 7, comma 2, d. I. n. 152/1991 e 416-bis.1. cod. pen. in relazione al traffico di 32,5 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuhana.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43436/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 3 e 4 I. n. 146/2006, anche in relazione all'art. 7, comma 2, d. I. n. 152/1991 e 416-bis.1. cod. pen. in relazione al traffico di 32,5 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuhana.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di Navarra Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 13/11/1991 avverso la ordinanza del 23/04/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore, Avv. Maurizio Nucci, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha annullato la ordinanza cautelare emessa il 15.3.2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di Giuseppe Navarra con la quale è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui agli artt.110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 3 e 4 I. n. 146/2006, anche in relazione all'art. 7, comma 2, d. I. n. 152/1991 e 416-bis.1. cod. pen. in relazione al traffico di 32,5 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuhana.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deducendo con unico motivo vizio cumulativo della motivazione avendo il Tribunale invertito il ragionamento logico di valutazione della prova indiziaria considerando la conversazione captata tra Leone Soriano e Emanuele Mancuso quale riscontro alle dichiarazioni del Mancuso, così concludendo che - in quanto proveniente dalla medesima fonte - non era idonea ad assolvere ai dettami dell'art. 192 cod. proc. pen. Al contrario le dichiarazioni del Mancuso, divenuto collaboratore di giustizia, chiarivano il contenuto della conversazione captata all'epoca in cui non rivestiva tale veste, conversando di affari criminali con altri appartenenti alla criminalità locale. Si evidenzia, infine, il permanente interesse all'impugnazione richiamando le ragioni, condivise dal primo Giudice, circa la sussistenza delle esigenze cautelari.
3. E' pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno dell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il Tribunale, richiamando il contenuto della captazione del 13.2.2018 tra il Mancuso e Leone Soriano circa un episodio di compravendita di stupefacente di tipo marijuana che aveva coinvolto, oltre lo stesso narrante, Salvatore Ascone, Giuseppe Navarra e Valerio Navarra, con un intervento a titolo agevolativo di Giuseppe Antonio Accorinti e le ragioni del dissidio insorto tra lui e i predetti nonché le articolate dichiarazioni del 10.7.2018 a riguardo rese da Emanuele Mancuso, rileva che entrambe le fonti sono riconducibili al medesimo unico soggetto, il Mancuso, le cui dichiarazioni interpretative della captazione, superato il vaglio di attendibilità e intrinseca credibilità, difettano di riscontro individualizzante necessario per fondare il giudizio di gravità indiziaria a carico del Navarra.
3. Ritiene questo Collegio che infondato è il ragionamento logico-giuridico posto a base del ricorso che stigmatizza l'inversione logica del ragionamento probatorio sostenendo la sufficienza del dato captativo e la valenza meramente arricchente di quello dichiarativo. Invero, il principio richiamato dal ricorrente, secondo il quale il contenuto di dichiarazioni etero-accusatorie registrate nel corso di conversazioni legittimamente intercettate può costituire riscontro ad analoghe dichiarazioni rese nel corso di rituale interrogatorio, anche quando le une e le altre provengano dal medesimo soggetto (Sez. 1, n. 39330 del 24/09/2003, Callipari, Rv. 225999) non tiene conto della peculiarità della presente fattispecie nella quale le dichiarazioni che il ricorrente assume essere riscontro del dato captativo sono costituite dall'interrogatorio del 10 luglio 2018, nel corso del quale al dichiarante è stato richiesto di chiarire proprio il contenuto della conversazione captata il 13 febbraio 2018, della quale gli è data lettura.
La provenienza dei contenuti della fonte captativa e dichiarativa dal medesimo soggetto, ovvero il Mancuso, giustifica quindi correttamente la natura circolare della verifica indiziaria posta a fondamento del provvedimento impugnato e, pertanto, la ritenuta assenza del necessario riscontro individualizzante a carico del Navarra. Il riscontro individualizzante deve, invero, essere esterno alle dichiarazioni accusatorie per evitare che la verifica sia circolare ed autoreferente secondo il condivisibile orientamento per il quale la chiamata in correità o in reità non può di per sè sola costituire prova piena della responsabilità e necessita di riscontri, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, potendo quindi risolversi in altre chiamate in correità purché totalmente autonome, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato (Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006, dep. 2007, Alabiso, Rv. 235800); ancora, più recentemente è stato affermato che i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., possono consistere in elementi di qualsivoglia natura anche di carattere logico, ma che, oltre ad essere individualizzanti, e quindi avere direttamente ad oggetto la persona dell'incolpato in relazione allo specifico fatto a questi attribuito, debbono essere esterni alle dichiarazioni accusatorie, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare ed autoreferente (Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759).Peraltro, generico è l'assunto del ricorrente secondo il quale le dichiarazioni del Mancuso hanno portata limitata rispetto alla autosufficienza della captazione, posto che di entrambe le fonti l'accusa ha inteso avvalersi per fondare la gravità indiziaria e considerando l'ampio e dettagliato contenuto delle dichiarazioni del Mancuso riportato dalla ordinanza impugnata.
4. Alla infondatezza del ricorso consegue il