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Ordinanza — n. 43432/2024 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeals dismissed as inadmissible for rehashing rejected arguments and ignoring the Supreme Court's limited jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43432/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the extraordinary appeals filed by Siviero and Stevanato inadmissible de plano. The applicants attempted to reiterate arguments already rejected in the impugned judgment or propose alternative factual readings, while failing to identify any material error. The court ruled that such submissions violate the principle of limited jurisdiction and constitute an abuse of the extraordinary appeal procedure.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Extraordinary appeals are inadmissible if they merely restate previously rejected arguments, propose new factual interpretations, or ignore the Supreme Court's exclusive role as a court of law without examining facts.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility limited jurisdiction principle reiteration of rejected arguments de plano inadmissibility abuse of appeal procedure motivi di cassazione ritiro della domanda di revisione ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, dunque, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. Siviero Vasco, nato il 11/09/1950 a Porto Tolle 2. Stevanato Ornella, nata il 28/04/1955 a Venezia avverso la sentenza del 15/11/2023 emessa dalla Corte di Cassazione visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che il ricorso straordinario è stato presentato al di fuori dei casi consentiti dalla legge (art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.), poiché, lungi dal rilevare un errore materiale o di fatto, ripropone deduzioni già respinte nella sentenza impugnata e/o eccepisce una diversa lettura dei fatti ovvero ancora deduce la mancata considerazione di documenti processuali, oltretutto trascurando, per tal via, come la Corte di Cassazione sia giudice di mera legittimità e non del fatto.

Rilevato, dunque, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.). Ritenuto, pertanto, che i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore ella Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre2024 Il Consigliere este