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Sentenza — n. 43431/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against detention order in external mafia conspiracy case due to insufficient evidence of causal contribution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43431/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore della Repubblica appealed a lower court order annulling a detention measure, arguing the defendant was a colluding entrepreneur lacking formal ties but providing concrete financial and logistical support to the mafia group. The court found the appeal inadmissible because it merely evoked reciprocal interests without substantively addressing the lower court's detailed reasoning regarding the lack of causal relevance between the defendant's actions and the organization's survival. Consequently, the appeal was rejected as generic and lacking the specific factual confrontation required by criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a detention order is inadmissible if it fails to substantively confront the lower court's reasoning regarding the absence of causal relevance between the defendant's conduct and the maintenance of the criminal organization.

Parole chiave

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external mafia conspiracy detention order appeal causal relevance requirement colluding entrepreneur generic appeal inadmissibility procedural exhaustion mafia association liability inchiesta mascherata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, Petrillo
Sez. 6, n. 4258 del 30/11/2023, Torronino
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:

1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di 2. Lanzellotti Paolo, nato il 03/07/1976 in Svizzera avverso l'ordinanza del 12/03/2024 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi gli Avvocati Eugenio Felice Perrone e Giuseppe Vetrano i quali hanno concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. giu)

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, annullava la misura della custodia in carcere disposta nei confronti di Paolo Lanzellotti dal Giudice per le indagini preliminari in relazione ad una ipotesi di cd. concorso esterno nel delitto di associazione di stampo mafioso (artt. 110, 416-bis cod. pen.) (capo 17 di imputazione).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Catanzaro, deducendo violazione della legge processuale penale e vizio di motivazione per aver il Tribunale di Catanzaro annullato l'ordinanza di custodia cautelare, argomentando il difetto di gravità indiziaria sulla base di una valutazione frazionata ed atomistica degli elementi investigativi, dai quali si desume, per contro, che Lanzellotti era un imprenditore colluso poiché, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione ed essendo privo dell'affectio societatis, fornì un concreto, specifico, consapevole volontario contributo per la conservazione e rafforzamento delle capacità operative dell'associazione in vista della realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso.

Dagli atti è emerso, infatti, che la "cosca Bruno" otteneva dall'indagato condotte agevolative, rendendosi Lanzellotti sempre disponibile a corrispondere le proprie risorse finanziarie a richiesta dei vertici del sodalizio, a favorire gli incontri, mettendo a disposizione il proprio locale, presidio sicuro che verosimilmente nen avrebbe destato i sospetti delle forze dell'ordine, ottenendone, per contro, l'espansione dei suoi affari attraverso l'apparato strumentale mafioso. Emerge, inoltre, la consapevolezza dell'indagato di mettere le sue imprese a disposizione del sodalizio, come si evince dalle captazioni in cui gli interlocutori si dolgono del fatto che Lanzellotti avesse trattenuto (e speso) somme di cui era custode deputato dal boss e che, in ragione del rapporto societario con il defunto Giuseppe Bruno, avrebbero dovuto essere, invece, corrisposte al clan.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto generico, limitandosi, nei fatti, ad evocare una reciprocità di interessi tra Lanzellotti ed esponenti della consorteria mafiosa, senza confrontarsi con la motivazione, coerente e completa, del provvedimento - e, soprattutto, perché sollecita una rivalutazione del compendio indiziario, non consentita a questo Giudice. 2 05)- 2. Il Tribunale ha, infatti, negato potesse configurarsi, in capo all'indagato, una responsabilità a titolo di concorso esterno nell'associazione mafiosa per l'impossibilità di ravvisare l'impostazione "causale" che dello stesso hanno tratteggiato le Sezioni Unite e, particolarmente, la sentenza Mannino del 2005 (Sez.

U. n. 33748 del 12.07.2005, Mannino, Rv. 231671). A tal fine, ha anche valorizzato la giurisprudenza secondo cui, se la condotta del concorrente non deve tendere a un incremento della potenzialità operativa dell'organismo criminoso, deve però porsi come frammento di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso sì da realizzare una contribuzione "percepibile" al mantenimento in vita dell'organismo criminale (Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, Petrillo, n. 283840), precisando che il rapporto collaborativo deve risultare instaurato con l'associazione e non già soltanto con un suo appartenente (Sez. 6, n. 4258 del 30/11/2023, dep. 2024, Torronino, non mass.).

3. In particolare, i Giudici del riesame hanno sì preso atto della cointeressenza imprenditoriale (inerente alla gestione di una società), peraltro non occulta, tra l'indagato e l'ormai defunto Giuseppe Bruno, della omonima cosca, ma hanno escluso fossero emersi rapporti dell'indagato con la consorteria mafiosa, tali da consentire di ascrivere alle condotte del primo una rilevanza causale (che deve essere di tipo condizionalistico) rispetto alla conservazione/rafforzamento del gruppo mafioso. Ed hanno argomentato come segue. Hanno negato rilievo ad una intercettazione (tra Pugliese e Babbino), ritenendola di contenuto generico (alludeva soltanto ad un calo di guadagni per effetto dell'allontanamento del ricorrente da Babbino): come tale, inidonea ad indiziare un rapporto sinallagmatico tra Lanzellotti e Babbino e, tantomeno, tra il primo e l'intera associazione.

Hanno ritenuto l'affermazione di Felicetta - il quale riferisce la titolarità del ristorante e del bar a «loro» - in mancanza di riferimenti alla consorteria, esplicativa dei soli rapporti instaurati formalmente e in modo non occulto con Bruno. Hanno escluso fosse provata l'ipotesi che la consorteria ricevesse periodicamente denaro dall'indagato in cambio dell'investimento dei proventi dell'attività criminale nell'attività imprenditoriale di questi, essendo emerso che Bruno aveva lasciato all'indagato una somma ingente, di cui questi si sarebbe appropriato.

Hanno riportato, infatti, le intercettazioni da cui si desume che Giovanni Bruno aveva riposto notevole fiducia nell'indagato, affidandogli l'ingente somma di denaro in questione (700.000 C) e che gli altri esponenti della omonima cosca, i quali avevano invece avversato tale scelta, ritenevano opportuno indurre, con la forza e dietro minaccia di morte, l'indagato a confessare tale circostanza. In tale contesto, hanno, quindi, ritenuto la circostanza che Lanzellotti avesse restituito una parte del denaro sottratto inidonea a provare la tesi accusatoria, nessun rilievo potendo essere ascritto nemmeno alla frequentazione del bar - d'altronde co-gestito con Bruno, fino alla morte di questi, intervenuta nel 2013 - da parte dei sodali o al fatto che nei loro confronti l'indagato praticasse condizioni di ristorazione favorevoli.

Infine, hanno negato fosse stata fornita la prova dell'elemento soggettivo, che deve consistere nella consapevolezza di recare un contributo causale al mantenimento/rafforzamento della consorteria mafiosa. Sicché la motivazione, come anticipato, risulta esente dai vizi dedotti d