Italian court dismisses remittal request due to failure to notify other parties as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the request for remittal inadmissible because it was not notified to the public prosecutor and the injured party within seven days. The court held that notification is an indispensable condition for admissibility under Article 46 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the applicant was ordered to pay a fine to the penalty fund but not general court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen.; Art. 48, comma 6, cod. proc. pen.: A request for remittal of proceedings is inadmissible if not notified to all other parties within seven days, and the applicant must pay a fine but not general court costs upon such inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sulla richiesta di rimessione del procedimento pendente presso il Tribunale di Marsala e avente n. 2128/2023 RGNR PM, formulata da Barone Giuseppe, nato a San Giuseppe lato il 05/05/1965 visti gli atti e la richiesta; udita la relazione del Consigliere Enrico Gallucci;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La richiesta di rimessione, presentata da Barone Giuseppe, imputato come in atti, è inammissibile. Dagli atti trasmessi, infatti, risulta che la richiesta non è stata notificata alle altre parti del processo. Dispone l'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen. che la richiesta di rimessione, a pena di inammissibilità, deve essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti, tra le quali rientrano sia il Pubblico Ministero che la persona offesa, quantunque non costituita parte civile, dovendosi avere riguardo alla qualità di parte in senso sostanziale e all'interesse della stessa ad opporsi, eventualmente, all'accoglimento della richiesta (così, da ultimo, Sez. 5, n. 6357 del 16/12/2016 - dep. 10/02/2017, B., Rv. 269448 - 01).
La notifica alle altre parti di detta richiesta costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve essere dichiarata inammissibile, ancorchè depositata in udienza (Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201300; Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 - 01; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Savio, Rv. 218403).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta - da adottarsi con procedura semplificata e senza formalità - segue, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna dell'istante al pagamento della somma di mille euro in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto l'istanza senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). Ritiene il Collegio che a tale dichiarazione dì inammissibilità non debba, invece, conseguire la condanna al pagamento delle spese processuali, nulla prevedendo al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non potendosi integrare tale disposizione, in considerazione della peculiare natura dell'istituto e dell'atto introduttivo del relativo procedimento incidentale, con la previsione generale di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 43549 del 19/09/2023, Testiera, Rv. 285359 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Cos