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Sentenza — n. 43203/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43203/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43203/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Filippo Cunsolo avverso l'ordinanza emessa in data 2 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, che ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. peri., per aver fatto parte dal 2015 al mese di novembre 2022 dell'articolazione locale operante nel territorio di Paternò del clan mafioso denominato "Laudani".

Regesto Legislator

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art. 416 bis cod. pen; Sentenza — n. 43203/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo il difensore censura la violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in ordine alla omessa motivazione in ordine alle argomentazioni difensive formulate nella memoria depositata nel procedimento di riesame. Il Tribunale, infatti, avrebbe omesso di motivare in ordine al tempo trascorso dai fatti contestati, alla titolarità da parte del ricorrente di una congrua pensione e al tempo decorso in stato di detenzione domiciliare quali elementi idonei a neutralizzare l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione della partecipazione alla consorteria mafiosa e la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Parole chiave

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gravi addebiti penali altri capi d'accusa verosimiglianza dei motivi d'asilo allegazioni d'asilo contraddittorie partecipazione al reato atti penali

Disposizioni normative citate

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art. 416 bis cod. pen
e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria rispetto alla contestata partecipazione alla associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cunsolo Filippo, nato a Paternò il 06/07/1963; avverso l'ordinanza del 02/5/2024 emessa dal Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Filippo Cunsolo avverso l'ordinanza emessa in data 2 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, che ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. peri., per aver fatto parte dal 2015 al mese di novembre 2022 dell'articolazione locale operante nel territorio di Paternò del clan mafioso denominato "Laudani".

2. L'avvocato Roberta Castorina, nell'interesse di Cunsolo, ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso il difensore eccepisce la violazione dell'art.273 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria rispetto alla contestata partecipazione alla associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis cod. pen. Ad avviso del difensore, infatti, le dichiarazioni dei collaboratori Francesco Musumarra, membro di spicco del clan Morabito-Rapisarda, e Salvatore Giarrizzo, reggente del clan Scalisi di Adrano, sarebbero convergenti solo nel riconoscere il ricorrente quale affiliato al clan Laudani, ma non avrebbero specificato il ruolo assunto e il contributo arrecato dal medesimo al sodalizio criminoso.

Il Tribunale di Catania, inoltre, non avrebbe operato alcuna valutazione della credibilità dei dichiaranti e tali dichiarazioni, peraltro, non sarebbero riscontrate che dalle intercettazioni delle conversazioni del ricorrente, che, peraltro, si risolverebbero in mere millanterie. Parimenti il Tribunale del riesame avrebbe solo genericamente motivato in ordine alla censura difensiva volta a ricondurre a mere millanterie del ricorrente il contenuto delle intercettazioni relative all'incontro tra Emanuele Salvatore Pennisi, Filippo Cunsolo, Carmelo Olivieri con Antonio Russo. 2.2.

Con il secondo motivo il difensore censura la violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in ordine alla omessa motivazione in ordine alle argomentazioni difensive formulate nella memoria depositata nel procedimento di riesame. Il Tribunale, infatti, avrebbe omesso di motivare in ordine al tempo trascorso dai fatti contestati, alla titolarità da parte del ricorrente di una congrua pensione e al tempo decorso in stato di detenzione domiciliare quali elementi idonei a neutralizzare l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione della partecipazione alla consorteria mafiosa e la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 settembre 2024, il Procuratore generale Vincenzo Senatore, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge.2. Con il primo motivo di ricorso il difensore eccepisce la violazione dell'art.273 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria rispetto alla contestata partecipazione alla associazione mafiosa denominata "Laudani".

3. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, e, comunque, si risolve nella sollecitazione ad una rinnovata valutazione di merito. Il motivo di ricorso è, infatti, fondato esclusivamente sulla critica alla ritenuta attendibilità di due collaboratori di giustizia, espressa, peraltro, in termini generici e irrelati rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato sul punto. Il Tribunale di Catania ha, invero, rilevato che il ricorrente nel procedimento di riesame, non si è confrontato in modo puntuale con gli elementi gravemente indizianti indicati nel titolo cautelare genetico e ha motivato la partecipazione del ricorrente all'associazione a delinquere di tipo mafioso sulla base di elementi indizianti ulteriori rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Nella valutazione non incongrua del Tribunale assai significative sono, infatti, le intercettazioni relative all'incontro tra Emanuele Salvatore Pennisi, Filippo Cunsolo, Carmelo Olivieri con Antonio Russo, che aveva ottenuto la gestione della piscina comunale di Paternò. In questa occasione il ricorrente e i suoi sodali avrebbero imposto all'imprenditore, ricorrendo a metodi chiaramente mafiosi, la sostituzione dei distributori automatici esistenti con quelli riconducibili all'associazione mafiosa. Nel corso dell'incontro Cunsolo avrebbe, peraltro, rivendicato l'appartenenza al clan Morabito e avrebbe ricordato all'imprenditore che l'organizzazione mafiosa avrebbe potuto risolvergli problemi di carattere amministrativo o, addirittura, con la giustizia, in ragione del loro radicamento territoriale.

Ulteriormente significativa nella valutazione non illogica del Tribunale del riesame è l'intercettazione del 30 marzo 2021, nel corso della quale Cunsolo, con l'associato di spicco Emanuele Salvatore Pennisi, è intento a riscuotere un debito nell'interesse di Fabio Morabito, cugino del capoclan Vincenzo Morabito e associato, in quanto, anche in questa occasione, il ricorrente ribadisce la propria affiliazione. Il Tribunale ha, dunque, congruamente escluso la ricorrenza di mere millanterie del ricorrente sulla base delle convergenti risultanze delle intercettazioni eseguite e degli ulteriori elementi indizianti raccolti nel corso delle indagini.4.

Con il secondo motivo il difensore censura la violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. peri. e il vizio della motivazione in ordine alla omessa motivazione in ordine alle argomentazioni difensive formulate nella memoria depositata nel procedimento di riesame.

5. Il motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale di Catania, contrariamente a quanto dedotto dal difensore del ricorrente, si è ampiamente soffermato, indipendentemente dall'operatività del regime presuntivo sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sulle ragioni che dimostrano l'attualità e la concretezza del pericolo di recidiva, valorizzando il carattere continuativo dell'apporto dato dall'indagato alla consorteria dal 2015 al 2022 e il «tempo non particolarmente lungo» decorso dalle condotte accertate. Il Tribunale ha, dunque, congruamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che gli elementi indicati dalla difesa siano idonei a neutralizzare la doppia presunzione posta dal legislatore e anche sul punto il ricorso risulta aspecifico.

6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosiano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempiment