Sentenza — n. 43199/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL'ordinanza impugnata, resa dal Tribunale in funzione di giudice del riesame, aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, che aveva applicato a Luigi Quartuccio la custodia cautelare in carcere, in relazione a vari reati in materia di stupefacenti.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 43199/2024 — snpen · Corte di Cassazione: A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione ne determina l'inammissibilità.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi nei confronti di Quartuccio Luigi, nato a Cittanova (RC) il 23/06/1952 avverso l'ordinanza del 09/05/2024 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'ordinanza impugnata, resa dal Tribunale in funzione di giudice del riesame, aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, che aveva applicato a Luigi Quartuccio la custodia cautelare in carcere, in relazione a vari reati in materia di stupefacenti.
2. Con dichiarazione trasmessa nella cancelleria della Corte di cassazione il 12 luglio scorso, il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto avverso tale decisione, per sopravvenuta carenza d'interesse.
3. A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione ne determina l'inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2024.