Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 43199/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43199/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43199/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

L'ordinanza impugnata, resa dal Tribunale in funzione di giudice del riesame, aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, che aveva applicato a Luigi Quartuccio la custodia cautelare in carcere, in relazione a vari reati in materia di stupefacenti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 43199/2024 — snpen · Corte di Cassazione: A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione ne determina l'inammissibilità.

Parole chiave

Generato dall'IA
mantenimento della carcerazione di sicurezza revoca della sospensione condizionale regime penitenziario pena privativa della libertà diritti del detenuto liberazione di detenuti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi nei confronti di Quartuccio Luigi, nato a Cittanova (RC) il 23/06/1952 avverso l'ordinanza del 09/05/2024 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'ordinanza impugnata, resa dal Tribunale in funzione di giudice del riesame, aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, che aveva applicato a Luigi Quartuccio la custodia cautelare in carcere, in relazione a vari reati in materia di stupefacenti.

2. Con dichiarazione trasmessa nella cancelleria della Corte di cassazione il 12 luglio scorso, il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto avverso tale decisione, per sopravvenuta carenza d'interesse.

3. A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione ne determina l'inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2024.