Sentenza — n. 43187/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di L'Aquila con decreto in data 25 marzo 2024 (motivazione depositata il successivo 18 aprile)(ha confermato il decreto del Tribunale di L'Aquila del 19 dicembre 2023 che ha applicato a carico di Spinelli Clelia e Levakovic Carlo la misura di prevenzione reale della confisca dei beni consistenti in un immobile sito nel comune di Alba Adriatica, di vani 10,5, di proprietà del Levakovic, e di un immobile sito in Martinsicuro, fraz. Villa Rosa, di vani 5, di proprietà del predetto e della di lui moglie Spinelli Clelia.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 43187/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Come è noto, «nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge» (ex multis, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Pg c.
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Spinelli Clelia, nata a Spoleto il 02/07/1962; Levakovic Carlo, nato a Umbertide il 10/11/1957 avverso il decreto della Corte di appello di L'Aquila del 25/03/2024; visti gli atti e il decreto impugnato; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di L'Aquila con decreto in data 25 marzo 2024 (motivazione depositata il successivo 18 aprile)(ha confermato il decreto del Tribunale di L'Aquila del 19 dicembre 2023 che ha applicato a carico di Spinelli Clelia e Levakovic Carlo la misura di prevenzione reale della confisca dei beni consistenti in un immobile sito nel comune di Alba Adriatica, di vani 10,5, di proprietà del Levakovic, e di un immobile sito in Martinsicuro, fraz. Villa Rosa, di vani 5, di proprietà del predetto e della di lui moglie Spinelli Clelia.
2. Avverso il decreto di appello ricorrono, tramite il proprio difensore, Spinelli Clelia e Levakovic Carlo deducendo l'omessa motivazione in ordine alla loro attuale pericolosità sociale, risalendo i precedenti a carico a epoca remota e non essendo comunque dimostrato che detti immobili siano stati acquisitati con proventi derivanti da condotte illecite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Come è noto, «nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge» (ex multis, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Pg c.
Noviello, Rv. 279435 - 01). 2.1. Nella specie, il decreto impugnato non presenta tale vizio. Invero, con motivazione certamente non inesistente o apparente, viene chiarito che emerge una concreta pericolosità della coppia che vive abitualmente dei frutti dell'attività illecita, grazie ai quali sono stati acquisiti gli immobili oggetto della confisca. La Corte di appello rileva che entrambi i ricorrenti sono stati condannati, per fatti risalenti rispettivamente al 1972 e al 1977, in relazione a svariati reati contro il patrimonio e che i predetti hanno allestito negli immobili confiscati vere "centrali di spaccio".
Replicando in modo adeguato ai rilievi della difesa - ora riproposti nel ricorso - il Giudice d'Appello evidenzia che tale attività di spaccio di droga - nella quale era coinvolto l'intero nucleo familiare - aveva avuto inizio già nel 2005 per come poi successivamente confermato da numerose sentenze di condanna. 2.2. Per quanto concerne poi la dedotta esistenza di redditi leciti (che consisterebbero nelle pensioni di invalidità attribuite a tre dei figli della coppia, affetti da sordomutismo), il decreto impugnato ha rilevato che si tratta, per ciascuno di essi, della somma di 500 euro al mese, a fronte del mantenimento di ben otto figli tutti conviventi con i genitori, di tal che «è chiaro che tali cifre fossero appena sufficienti per la sopravvivenza dell'intera famiglia, senza spiegare, quindi, la disponibilità delle ingenti somme di denaro che hanno permesso l'acquisto dei beni mobili e immobili oggetto di confisca» e che, alla luce dell'analisi - condotta dal primo Giudice della prevenzione - delle fonti di reddito lecite, emerge chiaramente «la sproporzione tra redditi dichiarati e compravendita dei beni ... che non lasciano spazio ad altre evidenze se non che i proposti vivessero, all'epoca dei fatti, dei proventi ottenuti mediante attività illecite».Motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità.
3. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 sette