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Sentenza — n. 42878/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42878/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42878/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 15/10/2024 la Corte di appello di Perugia ha disposto la consegna di Tafa Shaban, nato in Albania il 09/06/1997, all'A.G. della Germania, in esecuzione di mandato di arresto europeo processuale, emesso dalla Pretura di Landshut, nell'ambito di procedimento penale per il reato di tentate lesioni personali pericolose, commesso il 22/08/2022: la Corte di appello ha comunque disposto ai sensi dell'art. 19, lett. b), legge 69 del 2005, che Tafa all'esito del processo a suo carico sia rinviato in Italia per l'esecuzione della pena eventualmente inflittagli.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 42878/2024 — snpen · Corte di Cassazione: il ricorso è inammissibile. L'assunto difensivo, incentrato sulla violazione del diritto al rispetto della vita familiare, derivante dal mero fatto della consegna, non considera che l'esigenza di tutela di quel diritto ha già trovato espressione nelle modifiche agli artt. 18-bis e 19 legge 69 del 2005 introdotte dal d.l. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 103 del 2023, che ha dato attuazione ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 178 del 2023, a sua volta pronunciata a seguito di questione pregiudiziale sollevata dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, che si è espressa con sentenza 6 giugno 2023.

Parole chiave

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inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan allontanamento malgrado rischio di persecuzione carcerazione in vista di sfratto differimento dell'esecuzione della pena asilo di famiglia afghana procedura di estradizione
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tafa Shaban, nato il 09/06/1997 in Albania avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15/10/2024 la Corte di appello di Perugia ha disposto la consegna di Tafa Shaban, nato in Albania il 09/06/1997, all'A.G. della Germania, in esecuzione di mandato di arresto europeo processuale, emesso dalla Pretura di Landshut, nell'ambito di procedimento penale per il reato di tentate lesioni personali pericolose, commesso il 22/08/2022: la Corte di appello ha comunque disposto ai sensi dell'art. 19, lett. b), legge 69 del 2005, che Tafa all'esito del processo a suo carico sia rinviato in Italia per l'esecuzione della pena eventualmente inflittagli.

2. Ha proposto ricorso Tafa tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge in relazione all'art. 2 legge 69 del 2005. Segnala che l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale, dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei principi garantiti dal Trattato sull'Unione europea, dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo. In tale quadro viene in rilievo il diritto al rispetto della vita familiare sancito dall'art. 8 della C.E.D.0 e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nel caso di specie non era stato valorizzato il fatto che il ricorrente è stabilmente radicato in Italia, con compagna convivente e stabile lavoro, con la conseguenza che la consegna all'A.G. tedesca era tale da ledere il diritto alla salvaguardia della vita familiare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il ricorso è inammissibile. L'assunto difensivo, incentrato sulla violazione del diritto al rispetto della vita familiare, derivante dal mero fatto della consegna, non considera che l'esigenza di tutela di quel diritto ha già trovato espressione nelle modifiche agli artt. 18-bis e 19 legge 69 del 2005 introdotte dal d.l. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 103 del 2023, che ha dato attuazione ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 178 del 2023, a sua volta pronunciata a seguito di questione pregiudiziale sollevata dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, che si è espressa con sentenza 6 giugno 2023.

La disciplina risultante da tale complessivo quadro estende ai cittadini di Stati terzi le garanzie previste per i cittadini italiani e per quelli di Stati membri dell'Unione europea, prevedendo nel caso di mandato di arresto europeo esecutivo un motivo di rifiuto alla consegna, con esecuzione della pena in Italia, anche nel caso di cittadino di uno Stato terzo, ove effettivamente dimorante e radicato in Italia da almeno cinque anni, e, analogamente, nel caso di mandato d'arresto processuale, la condizione del rinvio in Italia per l'esecuzione dell'eventuale pena inflitta, anche in favore di cittadino di Stato terzo, dimorante e radicato in Italia da almeno cinque anni.Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte, preso atto del radicamento ultraquinquennale di Tafa Shaban in Italia, ha disposto la consegna all'A.G. della Germania sulla base di M.A.E. processuale, ma ha anche disposto il rinvio del ricorrente in Italia ai fini dell'esecuzione della pena eventualmente inflitta.

A fronte di ciò, non sono invocabili profili di lesione di diritti fondamentali nei termini prospettati nel motivo di ricorso, che risulta dunque inammissibile, in quanto aspecifico e manifestamente infondato.

2. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, attesi i profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Seguono gli ulteriori adempimenti di cui all'ad 22, comma 5, legge 69 del 205. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, com