Cassation annuls lower court order denying arrest validation due to erroneous post-factum reconstruction of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a lower court order that denied the validation of an arrest for Francesco Alati, who was accused of evading arrest. The lower court ruled that Alati's brief stop at a car dealership did not constitute evasion but was merely a violation of house arrest rules. The Supreme Court overturned this decision, finding the lower judge had incorrectly reconstructed the events after the fact by relying on the suspect's own statements rather than the police report. Consequently, the Court held the arrest was executed legally and annulled the lower court's order without remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 276 cod. proc. pen.: The judge's evaluation of the constitution of the crime must be based on facts known to the police at the time of intervention, prohibiting a post-factum reconstruction that relies on the suspect's exculpatory statements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:
1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento a carico di 2. Alati Francesco, nato il 16/01/1982 a Melito Porto Salvo avverso l'ordinanza del 30/04/2024 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza. wJ\
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria non convalidava l'arresto disposto nei confronti di Francesco Alati in relazione al delitto di evasione (art. 385 cod. pen.) e rigettava la richiesta di applicazione della custodia cautelare. In particolare, riteneva che, sebbene l'arresto fosse avvenuto nel rispetto dei termini di presentazione e in presenza delle condizioni legali previste per il titolo di reato, non sussistessero i presupposti della fattispecie, trattandosi di mera violazione delle prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari (art. 276 cod. proc. pen.).
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Alati, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, da eseguirsi presso la sua abitazione, era stato autorizzato con successiva ordinanza del Giudice delle indagini preliminari ad allontanarsi da tale luogo nelle date e negli orari indicati, per recarsi, il 29 aprile 2024, libero e senza scorta, presso l'ospedale allo scopo di sottoporsi a visite mediche, con la prescrizione di seguire la via più breve, senza effettuare soste intermedie e previa comunicazione all'autorità delegata per i controlli dell'orario di uscita e di rientro presso il luogo di esecuzione della misura.
Dalla documentazione del Direttore sanitario dell'ospedale è risultato che, il giorno del fatto, l'indagato, alle ore 8:45, giunse presso l'ospedale dove svolse gli accertamenti programmati a partire dalle 9:14, per poi lasciare la struttura alle 13:20. Tuttavia, risulta dagli atti processuali che alle 10:40 i Carabinieri notavano la presenza di Alati alla guida di un'autovettura; raggiungevano quest'ultima presso una concessionaria, dove l'auto, da cui usciva l'imputato, veniva lasciata in sosta con il motore accesso. Ciò premesso, sono quindi dedotti i seguenti quattro motivi. 2.1.
Errata applicazione dell'art. 385 cod. pen. e dell'art. 276, comma 1 e I- ter cod. proc. pen. La concessionaria presso la quale si è recato l'imputato è sita in un posto al di fuori degli itinerari percorribili; da essa Alati si allontanava fuggendo dal retro, alla vista dei Carabinieri. Del pari incontroversa è l'estraneità del motivo per cui vi si era recato al permesso.Nel caso di specie, il controllo da parte delle forze dell'ordine (la cui assicurazione rappresenta la ratio della fattispecie di evasione) è stato eluso, l'imputato essendosi non già limitato a trasgredire le prescrizioni inerenti alla misura cautelare, bensì allontanato dal tragitto autorizzato per perseguire scopi privati. 2.2.
Inosservanza dell'art. 390 cod. pen. con riferimento ai criteri di valutazione del giudizio di convalida/non convalida. Il Giudice dell'udienza preliminare non si è adeguato al principio che gli impone di verificare la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria in base a criteri ex ante, ovvero tenendo conto soltanto della situazione conosciuta o conoscibile, con la dovuta diligenza, dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto. Ha invece recepito la versione dell'imputato, il quale affermò di aver avuto un problema all'autovettura e di averla portata in concessionaria per consentirne la riparazione. 2.3.
Vizio di motivazione. Il Giudice qualifica la condotta dell'imputato apoditticamente quale "sosta". La motivazione è, tuttavia, illogica, dal momento la concessionaria presso cui Alati si era recato una volta terminati gli accertamenti in ospedale, si trova in posizione opposta sia a quest'ultimo, sia alla propria abitazione (non tra l'una e l'altra). L'imputato, quindi, svolse un tragitto non autorizzato. Peraltro, il provvedimento si fonda su un'acritica adesione alla ricostruzione offerta dall'imputato, sebbene da nessun passaggio della documentazione sanitaria si evinca che egli:
1) si fosse allontanato alle ore 10:40;
2) che dovesse compiere ulteriori accertamenti medici. D'altronde, il Maresciallo il quale dichiarò come i militari si fossero recati al nosocomio per rintracciare l'Alati si era espresso in termini ipotetici e confusi, e comunque non era presente in ospedale, gli accertamenti processuali avendo deposto, per il resto, in senso contrario (Alati, quando si accorse della presenza dei militari fuggì dal retro della concessionaria, né risulta alcuna visita chirurgica che richiedesse il ritorno dell'imputato in ospedale). Per di più, la versione fornita dall'imputato collide con alcuni elementi probatori. Specificamente:
a) l'imputato non aveva alcuna urgenza, tanto che riusciva a raggiungere tranquillamente l'ospedale;
b) egli non si limitava a lasciare l'auto ma entrava nella concessionaria per poi fuggire alla vista dei carabinieri;
c) nessuna chiamata fu effettuata dalla moglie alla concessionaria, nonostante fosse stata contattata dall'imputato - a suo dire - per occuparsi del recupero dell'automobile;
d) l'auto fu monitorata dai carabinieri per 10 minuti consecutivi senza che si evincesse segno di guasto;
e) non si trattava non di autofficina ma di concessionaria;
f) le dichiarazioni del gestore della concessionaria, totalmente pretermesse dal giudice, contraddicono la versione dell'imputato. 2.4. Vizio di motivazione in rapporto all'assimilazione del caso di specie a un precedente, tuttavia differente per presupposti giuridici e fattuali. Nel caso oggetto della pronuncia richiamata dalla sentenza impugnata (Sez. 1, n. 46093 del 07/10/2014, Calculli, Rv. 261365), si poneva una mera questione correlata all'automaticità dell'aggravamento, in relazione, peraltro, ad una trasgressione occorsa durante il tragitto di ritorno a casa, nell'arco della fascia oraria assegnata all'imputato. I presupposti fattuali di tale precedente non sono, quindi, assimilabili a quella alla vicenda in giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nella vicenda in esame, il Giudice dell'udienza preliminare ha negato la convalida dell'arresto affermando che Alati, allontanatosi legittimamente dal luogo di esecuzione della misura cautelare dandone comunicazione alle autorità delegata ai controlli, nel corso della giornata preposta al compimento di accertamenti medici e prima che questi giungessero al termine, si limitò ad effettuare una sosta presso il concessionario per risolvere un guasto della macchina, salvo tornare in ospedale per concludere i suddetti esami ospedalieri ed uscirne effettivamente alle 13.20. Ha, dunque, escluso che la condotta dell'imputato integrasse un'evasione, essendo stata la sosta realizzata in un arco temporale compreso in quello prefissato dall'autorità giudiziaria nell'autorizzazione, evidentemente coincidente col tempo necessario per compiere (la seconda tranche de) gli accertamenti medici. E ha ritenuto configurabile una mera violazione dell'art. 276 cod. proc. pen.
2. Ebbene, in questa materia, rappresenta insegnamento consolidato quello secondo cui la valutazione del giudice, pur non potendo estendersi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve, comunque, avere ad oggetto la configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata (Sez. 1, n. 2082 del 05/10/2023, dep. 2024, Sakjia, Rv. 285657. Ex multis, anche Sez. 3, n. 8422 del 18/01/2018, Glory, Rv. 272392): fermo restando, beninteso, il carattere ex ante di tale valutazione, che deve avere riguardo alle circostanze di fatto conoscibili dalla polizia giudiziaria al momento del suo intervento.3.
Nel caso concreto, nel negare la convalida dell'arresto, il Giudice dell'udienza preliminare ha operato, invece, una ricostruzione ex post della vicenda, valorizzando anche le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di udienza di convalida ed oltretutto esprimendo valutazioni da cui non sono esenti da profili di (fisiologica) discrezionalità interpretativa, del cui compito non può ovviamente gravarsi la polizia giudiziaria, la quale - nel caso di specie - si è correttamente limitata a prendere atto dell'avvenuta formale trasgressione da parte dell'imputato, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ricevuta e funzionale ai soli accertamenti sanitari presso il nosocomio.
4. Per tale ragione, l'arresto deve ritenersi eseguito legittimamente e l'ordinanza annullata. L'annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Aliotta, Rv. 284323).
P.Q.M.
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