Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 42519/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls home detention restrictions for four defendants due to illegal execution modes violating statutory minimums.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42519/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the home detention restrictions for four defendants while declaring the appeals of three others inadmissible. The lower court had illegally limited leave from the residence to only weekends and holidays, violating the statutory requirement of a minimum four-hour daily allowance. The Court ruled that this restriction undermined the predictability of the penalty and the rehabilitative purpose of the 'pena-programma' system, necessitating a retrial on execution methods.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 56 L. n. 689/1981; Art. 448 cod. proc. pen.: The execution of a substitute custodial penalty must strictly adhere to statutory time allowances for leaving the residence; any deviation violating the minimum daily hours renders the penalty execution illegal and warrants annulment.

Parole chiave

Generato dall'IA
substitute custodial penalty home detention execution statutory time allowances predictability of penalty rehabilitative purpose inadmissible appeal personal appeal filing restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 56 L. n. 689/1981
Il Giudice di primo grado, nel sostituire ai sensi dell'art. 56 L.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., la giurisprudenza di legittimità, anche prima della tipizzazione dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva rilevato come l'accordo tra le parti si formi sul risultato finale delle operazioni di computo e determinazione della pena (Sez.
Art. 613 cod. proc. pen.
Con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della L.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di Luigi Barra, Antonio Messere e Raffaele Salcone consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
L. n. 103 del 2017
ad opera della L. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
art. 129 cod. proc. pen
Ettore Censano, quale difensore di Raffaele Salcone e Luigi Barra, ha dedotto la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine al difetto dei presupposti per un proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Deve premettersi che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L.
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 27 della Costituzione
84, depositata il 10 maggio 2024, ha evidenziato che le pene sostitutive sono ispirate al principio secondo cui il sacrificio della libertà personale va contenuto entro il minimo necessario, oltre che alla necessaria finalità rieducativa della pena sancita dall'art. 27 della Costituzione.
art. 613 cod. proc. pen
Con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte EDU, 22 gennaio 2013, Camilleri c. Malta
travolge la prevedibilità e determinatezza della sanzione penale: principi, peraltro, ribaditi anche dalla Corte EDU (Corte EDU, 22 gennaio 2013, Camilleri c. Malta; Corte EDU, Del Rio Prada c.
Corte EDU, Del Rio Prada c. Spagna
Corte EDU, GC, 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro
Spagna; Corte EDU, GC, 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro).
S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. U, n. 40986/2018
Si è precisato che gli errori relativi ai passaggi interni per la determinazione della pena concordata conducono, al più, a una pena illegittima e non illegale (Sez. U, n. 40986/2018 cit., Sez.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Nardino Felice Ciro, nato a San Severo 1112/2/1971 Salcone Raffaele, nato a San Severo il 3/5/1972 Conca Giuliano, nato a San Severo il 15/2/1974 Gemma Daniele, nato a San Severo il 21/7/1989 Palumbo Davide, nato a San Severo il 24/10/1970 Barra Luigi, nato a San Severo il 29/10/1992 Messere Antonio, nato a San Severo il 30/7/1988 avverso la sentenza del 5/3/2024 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgi, che ha concluso chiedendo nei confronti di Daniele Gemma, Davide Palumbo, Giuliano Conca e Felice Ciro Nardino di annullare la sentenza impugnata, con rideterminazione della pena sostitutiva nella parte relativa alle autorizzazioni ad allontanarsi dal proprio domicilio, e di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi di Luigi Barra, Raffaele Salcone e Antonio Messere.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 marzo 2024 il Tribunale di Foggia ha applicato a Felice Ciro Nardino, Raffaele Salcone, Giuliano Conca, Daniele Gemma, Davide Palumbo, Luigi Barra e Antonio Messere la pena concordata dalle parti in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti.

2. Avverso l'anzidetta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione Antonio Messere personalmente e il difensore degli altri imputati.

3. Antonio Messere ha censurato la mancata assoluzione e l'eccessività della pena.

4. L'Avv. Ettore Censano, quale difensore di Raffaele Salcone e Luigi Barra, ha dedotto la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine al difetto dei presupposti per un proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

5. L'Avv. Ettore Censano, quale difensore di Daniele Gemma, Davide Palumbo, Giuliano Conca, Felice Ciro Nardino, ha dedotto l'illegalità della pena. Il Giudice di primo grado, nel sostituire ai sensi dell'art. 56 L. n. 689/1981, la pena detentiva applicata ai predetti ricorrenti, ha imposto, tra le prescrizioni, che «la detenzione domiciliare dovrà essere eseguita presso l'immobile di residenza anagrafica di ciascun imputato ovvero presso il luogo in cui ciascun imputato si trova sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ove i predetti rimarranno ristretti per tutta la giornata ad esclusione delle ore comprese tra le 10.30 e le 12.30 nonché tra le 17 e le 19 nei giorni di sabato, domenica e festivi; orari nei quali essi sono autorizzati a lasciare il rispettivo domicilio per provvedere alle loro indispensabili esigenze di vita e di salute».

L'art. 56 cit. prevede, però, che il condannato possa lasciare il proprio domicilio per almeno quattro ore al giorno, così che la pena, come applicata, sarebbe illegale, avendo il Giudice autorizzato l'allontanamento dal domicilio soltanto il sabato, la domenica e i festivi. `7-

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sono fondati i ricorsi di Daniele Gemma, Davide Palumbo, Giuliano Conca e Felice Ciro Nardino mentre sono inammissibili gli altri ricorsi.

2. Deve premettersi che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come avvenuto nel caso in esame. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deducono vizi differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01).

3. Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che è consentita la censura sollevata da Daniele Gemma, Davide Palumbo, Giuliano Conca e Felice Ciro Nardino, i quali hanno dedotto l'illegalità della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, come indicata nei loro confronti nella sentenza impugnata. 3.1. Giova ricordare che, secondo l'insegnamento offerto recentemente dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01; Sez. U, n. 47182 del 31/3/2022, Savini, Rv. 283818 - 01), la nozione di pena illegale va correlata ai casi di illegalità ab origine della pena, in quanto inflitta extra o contra legem, perché non corrispondente, per specie o per quantità edittale, a quella disposta dalla fattispecie astratta incriminatrice (v. anche tra le più recenti:

Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, Magini, Rv. 280434 - 01; Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv. 277956 - 01). La nozione di illegalità è stata poi estesa alla pena determinata dal giudice sulla base di una norma dichiarata incostituzionale e, dunque, inesistente (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857 - 01; Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264205 - 01; Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258651 - 01), ovvero in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, sancito dall'art. 24, comma secondo, Cost. (Sez. u- n. 40986 del 19/7/2018, P., Rv. 273934 - 01).

Con particolare riferimento alla determinazione della nozione di pena illegale quale limite alla ricorribilità per cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità, anche prima della tipizzazione dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva rilevato come l'accordo tra le parti si formi sul risultato finale delle operazioni di computo e determinazione della pena (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, Federico, Rv. 233185 - 01; Sez. 4, n. 518 del 28/01/2000, Carrello, Rv. 216881;

Sez. 5, n. 3351 del 29/05/1998, deo. 1999, Carli, Rv. 212379 - 01; nello stesso senso si veda, tra le più recenti, Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915). Si è precisato che gli errori relativi ai passaggi interni per la determinazione della pena concordata conducono, al più, a una pena illegittima e non illegale (Sez. U, n. 40986/2018 cit., Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151 - 01). La ricostruzione compiuta consente di giungere alla conclusione secondo cui la nozione di pena illegale attiene non già al trattamento sanzionatorio nel complesso considerato, bensì alla pena inflitta contra o extra legem, perché non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero perché non corrispondente, per specie o per quantità, a quella individuata dalla fattispecie astratta.

Per contro, con la pena illegittima, il giudice, pur nel rispetto della cornice valoriale determinata dal legislatore, incorre in un errore nella determinazione del quantum o del modus procedendi relativi alla sua applicazione. 3.2. Nel caso in esame, come dedotto dal difensore di Felice Ciro Nardino, Daniele Gemma, Davide Palumbo e Giuliano Conca, l'art. 56 L. n. 689/1981 prevede che il condannato possa lasciare il proprio domicilio per almeno quattro ore al giorno mentre il Giudice di primo grado, nel sostituire la pena detentiva, applicata ai predetti ricorrenti, con quella della detenzione domiciliare, ha autorizzato l'allontanamento dal domicilio, limitandolo ai soli giorni di sabato, domenica e festivi.

Così disponendo, il Giudice ha applicato una pena sostitutiva diversa dal modello legale. Non ignora il Collegio che le Sezioni Unite hanno affermato che la nozione di pena illegale non possa estendersi sino al punto da includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all'ordinamento per specie, genere o quantità (Sez. U, n. n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01). Nel caso in disamina, però, non viene in rilievo un mero profilo incidente sul regime applicativo della pena sostitutiva ma una pena non prevista dall'ordinamento, in quanto si è autorizzato l'allontanamento dal domicilio in violazione del limite minimo, fissato dall'art. 56 cit.

La sanzione sostitutiva, come determinata dal Giudice del merito, quindi, si pone in insanabile contrasto con le valutazioni valoriali fatte dal legislatore e sacrifica la libertà personale oltre ciò che ha previsto il legislatore stesso. Al riguardo, deve anche ricordarsi che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 84, depositata il 10 maggio 2024, ha evidenziato che le pene sostitutive sono ispirate al principio secondo cui il sacrificio della libertà personale va contenuto entro il minimo necessario, oltre che alla necessaria finalità rieducativa della pena sancita dall'art. 27 della Costituzione.

In particolare, la previsione, da parte del legislatore della riforma, di un più favorevole regime del limite minimo di permanenza nel domicilio (almeno dodici al giorno), così come di un'ampia possibilità di uscire dal domicilio stesso in relazione a "comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale di lavoro o di salute", è coerente - ha osservato la Corte - con la spiccata funzionalità rieducativa di questa pena sostitutiva, che prevede uno specifico programma di trattamento elaborato dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato.

Ciò appare conforme all'idea - che è alla base della riforma - di una "pena-programma" caratterizzata da elasticità nei contenuti, perché funzionale alla individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in modo da garantire la risocializzazione del condannato e, assieme, una più efficace tutela della collettività. Peraltro, la violazione dell'art. 56 cit. travolge la prevedibilità e determinatezza della sanzione penale: principi, peraltro, ribaditi anche dalla Corte EDU (Corte EDU, 22 gennaio 2013, Camilleri c. Malta; Corte EDU, Del Rio Prada c.

Spagna; Corte EDU, GC, 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro). Deve, quindi, pervenirsi alla conclusione che, nel caso in disamina, è stata applicata una pena sostitutiva con profili di illegalità relativi alle modalità della sua esecuzione.

4. Da ciò consegue in concreto che, poiché all'originario e legittimo accordo intercorso tra le parti, comprensivo della richiesta di sostituzione della pena detentiva e di per sé ritenuto congruo, si è sovrapposta l'illegale determinazione delle modalità di esecuzione della pena sostitutiva, deve in questa sede pronunciarsi l'annullamento nei confronti di Daniele Gemma, Davide Palumbo, Giuliano Conca e Felice Ciro Nardino della sentenza impugnata limitatamente alle modalità di esecuzione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia.5. Deve, invece, dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di Luigi Barra e Raffaele Salcone, i quali non hanno dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

6. Il ricorso di Antonio Messere è inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato. Con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tal riguardo, questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01) ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di Luigi Barra, Antonio Messere e Raffaele Salcone consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Daniele Gemma, Davide Palumbo, Giuliano Conca e Felice Ciro Nardino limitatamente alle modalità di esecuzione della pena e rinvia per nuovo giudizio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia. Dichiara inammissibili i ricorsi di Barra Luigi, Messere Antonio e Salcone Raffaele ch