Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding custody due to criminal organization gravity and lack of alternative measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Claudio Guerra's appeal against a detention order confirming his imprisonment for drug trafficking. The appellant argued that the lower court erred by relying solely on the crime's severity and failed to consider that his criminal activities ceased after a co-defendant's arrest. The court dismissed these claims, ruling that the detention was justified by the gravity of the offense, the appellant's stable integration into the criminal organization, and the continued operational synergy between the drug dealing locations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 274, lett. c, ultimo periodo, cod. proc. pen.; Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: The court may order pre-trial detention based on the gravity of the crime and the suspect's integration into a criminal organization when no less restrictive measures are deemed adequate to ensure the effectiveness of the investigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Guerra Claudio nato a Catania il 29/9/1966 avverso l'ordinanza emessa il 29 aprile 2024 dal Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L Claudio Guerra ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla contestata partecipazione, con ruolo di pusher e vedetta, all'associazione finalizzata a) traffico di marjuana, shunk, cocaina e crack. 1.1. Con due motivi di ricorso che, in quanto logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente, deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura custodiale.
Quanto al primo profilo, deduce, in primo luogo, la violazione dell'art. 274, lett. c, ultimo periodo, cod. proc. per., avendo il Tribunale desunto la sussistenza delle esigenze cautelari esclusivamente dalla gravità del fatto. Aggiunge, inoltre, che il Tribunale ha erroneamente escluso che l'attività di spaccio di viale Moncada 12 sia stata interrotta a seguito dell'arresto di Concetto Damiano Guerra, omettendo di considerare che dopo tale arresto, gli altri coindagati, escluso il ricorrente che, invece, spariva dalla scena, venivano "ricollocati" presso la piazza di spaccio sita al civico 13.
Quanto alla scelta della misura, si deduce la illogicità e contraddittorietà della motivazione che ha escluso la idoneità degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, atteso che, nonostante le attività captative siano proseguite per altre due settimane, dopo l'arresto del Guerra e la chiusura della piazza di spaccio al civico 12 non è stata documentata alcuna ulteriore attività illecita del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2. L'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha adeguatamente argomentato in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza esclusiva della misura custodiale, considerando l'operatività nella fattispecie in esame della duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e l'insussistenza di elementi idonei a superarla, stante la gravità del fatto, lo stabile inserimento del ricorrente nell'organizzazione criminale, le condanne definitive per reati contro il patrimonio e in materia di droga, nonché i carichi pendenti per oltraggio a pubblico ufficiale, violenza privata e detenzione abusiva di armi.
Parimenti adeguata ed immune da vizi è la valutazione relativa alla complementarietà tra le due piazze di spaccio ed alla operatività dell'organizzazione anche successivamente agli arresti dopo il luglio 2022, valutazione che il ricorrente pretende di demolire con argomentazioni di merito, non deducibili in questa Sede, prospettando una alternativa ricostruzione come separate organizzazioni. Si è, infatti, considerato che:
a) la piazza di spaccio sita al civico 13, gestita dalla famiglia Arena, aveva come capi e promotori Rosario Turchetti e il figlio Marco ed operava dalle 16 alle ore 01,30;
b) quella sita ai civico 12, gestita dalla famiglia Guerra, si riforniva da Turchetti ed operava dalle 09,00 alle 15,00;
c) i sodali tratti in arresto venivano prontamente sostituiti da «nuove leve»;
d) l'assenza di elementi indiziari successivi al luglio 2022 era dovuta alla conclusione delle operazioni tecniche e non, come assertivamente sostenuto dal ricorrente, allo smantellamento dell'organizzazione operante al civico 12. Sulla base di tali elementi, si è dunque, ritenuto che tra i Guerra e i Turchetti vi era una «sinergia operativa all'interno della medesima organizzazione».
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il C