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Sentenza — n. 42509/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for omitting to address defendant's request for substitute penalty under Cartabia reform.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42509/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's judgment regarding the defendant's request for a substitute penalty, remanding the case for a new ruling on this specific point. Although the defendant submitted a special power of attorney and made a request during the appeal hearing, the lower court failed to explicitly address whether the statutory conditions for substitution were met. The court ruled that while the appellate judge cannot apply substitute penalties ex officio, the defendant's timely request must be considered, and the omission to rule on it constituted a violation of procedural obligations.

Regesto Legislator

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Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Art. 545-bis c.p.p.: The appellate judge cannot apply substitute penalties ex officio, but must address a timely request submitted by the defense to determine if statutory conditions are met.

Parole chiave

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substitute penalty Cartabia reform appellate procedure ex officio power omission of ruling special power of attorney remand for judgment misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis c.p.p.
Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Legge 24 novembre 1981, n. 689
150 del 2022 statuisce che le norme previste nel III capo della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
artt. 545-bis cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha presentato un unico motivo di ricorso Gjergji Kastriot, deducendo, per il tramite dell'Avvocato Alessandro Sintucci, violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024
Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, B., Rv.
Sez. U. n. 12872 del 19/01/2017, Punzo
Infatti, nell'estendere il principio a suo tempo affermato da Sez. U. n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv.
Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino
In tal senso, si è consolidato 2 VA'\ l'orientamento sviluppatosi a partire da Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, B.
Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, B., Rv.
Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski
30711 del 30/05/2024, B., cit.; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Gjergji Kastriot, nato il 03/01/1989 in Albania avverso la sentenza del 16/11/2023 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio limitatamente alla richiesta di pena sostitutiva.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna, ritenuto il fatto contestato al capo 2) assorbito in quello contestato al capo 1) di imputazione, rideterminava la pena irrogata nei confronti di Gjergji Kastriot, quanto al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in due anni di reclusione e 1.333,33 euro di multa.

2. Avverso la sentenza ha presentato un unico motivo di ricorso Gjergji Kastriot, deducendo, per il tramite dell'Avvocato Alessandro Sintucci, violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nonché vizio di motivazione. All'udienza del 16/11/2023, la difesa depositava procura speciale rilasciata dall'imputato al fine di richiedere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. L'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 statuisce che le norme previste nel III capo della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Essa non pone a carico della difesa l'obbligo di richiedere la sostituzione della pena, essendo il giudice chiamato a verificare che ricorrano le condizioni previste dalla legge, ovverosia che la pena detentiva non superi gli anni quattro e che non debba essere concessa la sospensione condizionale. In ogni caso, il deposito in udienza della procura speciale e della dichiarazione di disponibilità dell'ente avrebbe dovuto essere inteso come implicita richiesta di sostituzione della pena detentiva. La Corte di appello non motiva, sicché non si comprende se abbia ritenuto insussistenti i presupposti per la sostituzione ovvero se abbia omesso di considerare la richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

2. Va invero revocato in dubbio che, anche sotto il vigore della c.d. riforma Cartabia, il giudice possa sostituire la pena d'ufficio (con l'eccezione - qui non rilevante - dei soli casi in cui i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado. Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, B., Rv. 286830). Infatti, nell'estendere il principio a suo tempo affermato da Sez. U. n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125, alla disciplina introdotta dalla I. 10 ottobre 2022, n. 150, la giurisprudenza di questa Corte ha ribadito che, in virtù del principio devolutivo, «il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi». In tal senso, si è consolidato 2 VA'\ l'orientamento sviluppatosi a partire da Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090. Non è, dunque, nel giusto la difesa quando afferma che il Giudice dell'appello avrebbe dovuto provvedere egli stesso alla sostituzione per il solo fatto che l'ammontare della pena irrogata la consentiva.

3. Ciò nondimeno, questo non è il caso di specie. Dall'accesso agli atti processuali (consentito in quanto, avendo il ricorrente eccepito la violazione di norme processuali, questa Corte è diventata giudice anche del fatto. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta non soltanto il deposito della procura speciale ai fini della richiesta di sostituzione della pena, in uno con la dichiarazione di disponibilità dell'ente presso cui avrebbe dovuto svolgersi il lavoro sostitutivo, così come dedotto in questa sede. Di più, nel verbale dell'udienza di appello del 16/11/2023 è riportato che la difesa dell'imputato fece istanza, in subordine all'accoglimento dei motivi d'appello, di sostituzione della pena.

E, poiché tale richiesta può essere formulata non soltanto nell'atto d'appello, ma, secondo l'orientamento di legittimità ormai consolidato, fino alla conclusione della discussione in udienza (per restare alle sentenze più recenti, Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, B., cit.; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751), essendo stato tale termine rispettato dalla difesa, la relativa richiesta è stata tempestivamente devoluta.

4. La Corte d'appello, venendo meno al suo obbligo, nulla ha risposto sul punto. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, limitatamente all'omessa motivazione in ordine all'applicazione delle sanzioni sostitutive, con rinvio al giudice di appello per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

o Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle sanzioni sostitutive e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra ezi