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Sentenza — n. 42508/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal court judgment for violating oral hearing rights due to late request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42508/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Second Instance Court's judgment, which had confirmed a conviction for escape. The appellant argued that his request for an oral hearing, filed on April 2, 2024, was timely despite the April 18 hearing date, whereas the lower court deemed it untimely. The Court ruled that the request was valid because the statutory deadline was calculated backwards and did not fall on a holiday, rendering the non-participatory hearing a nullity.

Regesto Legislator

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Art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; Art. 172, comma 3, cod. proc. pen.: A request for oral hearing filed within the statutory period, calculated backwards from the hearing date without counting holidays, is valid; a non-participatory hearing violates the principle of contradiction and constitutes a nullity.

Parole chiave

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oral hearing request statutory deadline calculation non-participatory hearing principle of contradiction nullity of judgment procedural nullity right of defense rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo, per il tramite dell'Avvocato Rolando Iorio, con un unico motivo, la violazione dell'art. 23-bis, comma 4, I.
Art. 172, comma 3, cod. proc. pen.
283932, secondo cui, in tema di computo di termini processuali, la proroga di diritto del termine che scade in un giorno festivo, prevista dall'art. 172, comma 3, cod.
art. 385 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno confermava la condanna in primo grado di Alexandru Catalin Rotariu per il delitto di evasione (art. 385 cod. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, dep. 2023, Selvaggio, Rv. 283932
Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726
Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022, Jovanovic, Rv. 283534
Sez. 6, n. 8588 del 12/01/2022, Rossello, Rv. 283002
283534; Sez. 6, n. 8588 del 12/01/2022, Rossello, Rv. 283002).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Rotariu Alexandru Catalin, nato il 03/08/1983 in Romania avverso la sentenza del 18/04/2024 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno confermava la condanna in primo grado di Alexandru Catalin Rotariu per il delitto di evasione (art. 385 cod. pen.).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo, per il tramite dell'Avvocato Rolando Iorio, con un unico motivo, la violazione dell'art. 23-bis, comma 4, I. 18 dicembre 2020, n. 176. Premesso che, ai sensi della disposizione in oggetto, la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro 15 giorni liberi prima dell'udienza, il difensore, ricevuto il decreto di citazione in giudizio per l'udienza fissata in data 18 aprile 2024, inviava rituale richiesta in data 2 aprile 2024. Ciò nonostante, la Corte d'appello procedeva alla celebrazione della camera di consiglio in forma non partecipata (il sostituto processuale presente in aula si avvedeva che l'udienza che interessava l'imputato non era inserita nell'elenco di quelle da trattare in forma orale e comunicava l'errore; tuttavia, il Presidente, dopo breve consultazione con gli altri membri del Collegio, replicava che la richiesta era tardiva e trattava il procedimento in forma non partecipata, cagionando un grave vulnus al diritto di difesa).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va, dunque, accolto.

2. La Corte d'appello, nella sentenza impugnata, dà atto del fatto che, in data 2 aprile 2024, era pervenuta via PEC la richiesta di trattazione orale del processo, che tuttavia reputava intempestiva per violazione del termine perentorio di cui all'art. 23-bis, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, calcolato a ritroso. E citava, a sostegno, Sez. 4 , n. 944 del 15/12/2022, dep. 2023, Selvaggio, Rv. 283932, secondo cui, in tema di computo di termini processuali, la proroga di diritto del termine che scade in un giorno festivo, prevista dall'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., opera anche per i termini che si computano "a ritroso", in cui il dies ad quem è da individuarsi nel giorno non festivo antecedente a quello di scadenza.

3. In realtà, ribadito che i giorni devono essere "liberi" (non va calcolato né il dies ad quem né il dies a quo. Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726) e precisato che, nel caso di specie, né il termine iniziale né quello finale cadevano in un giorno festivo, i termini risultavano rispettato, con la conseguenza che, essendo stato il processo definito con rito camerale non partecipato, si è radicata una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile in cassazione (tra le tante, Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022, Jovanovic, Rv. 283534; Sez. 6, n. 8588 del 12/01/2022, Rossello, Rv. 283002). 2 Od* 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio perché la Corte d'appello svolga un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'ap