Italian Supreme Court annuls appeal judgment for lack of reasoning on specific sentencing grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's judgment with remittal for a new trial. The appellant argued the lower court failed to address specific grievances regarding non-punishment for minor acts, denial of general mitigating circumstances, and conditional sentence suspension. The court found the lower court's reasoning apodictic and disconnected from the facts, refusing to answer the specific censure regarding the denial of mitigating factors already granted in first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 595 c.p.p.: When a lower court's reasoning is apodictic and fails to address specific grievances regarding statutory mitigating circumstances or sentencing conditions, the judgment must be annulled with remittal for a new trial.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nicomede Salvatore, nato il 16/12/1975 a Patti avverso la sentenza 04/03/2024 della Corte di appello di Messina. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, confermava quella del Tribunale di Patti che aveva dichiarato Salvatore Nicomede colpevole del reato di falsa testimonianza, condannandolo alla pena di anni due di reclusione.
2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il difensore di Nicomede, denunziandone con un motivo sostanzialmente unico, ribadito con successiva memoria del 27 settembre 2024, la mancanza assoluta di motivazione in merito alle specifiche doglianze sollevate con l'atto di appello, in punto di: - riconoscimento della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.; - concessione delle attenuanti generiche, negate dalla Corte territoriale sull'erroneo presupposto che esse fossero state già concesse dal primo giudice; - riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La Corte territoriale, con motivazione apodittica e disancorata sia dai dati fattuali che dagli specifici motivi di gravame, ha ritenuto la pena applicata dal primo giudice "giusta ed equilibrata", sul duplice rilievo che il comportamento illecito fosse "assai grave" e che l'imputato avesse già goduto in prime cure del riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte, così argomentando in merito al profilo del trattamento sanzionatorio, non ha affatto risposto alle specifiche censure mosse dall'imputato con i motivi articolati nell'atto di appello, pure richiamate nelle premesse in fatto, in punto di riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., concessione delle attenuanti generiche (in realtà non concesse, bensì motivatamente negate dal primo giudice con la sentenza di condanna) e sospensione condizionale della pena.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sui punti suindicati ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.