Italian Court of Cassation allows appeal by detained defendant, ruling domicile declaration unnecessary for notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order dismissing Angelo Carpignano's appeal because it lacked a domicile declaration. The defendant argued that as a long-term detainee, the statutory requirement for a domicile declaration was inapplicable. The court held that for detained individuals, direct notification to the prison is mandatory, rendering the domicile declaration ineffective and violating the right of access to justice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.; Art. 6 CEDU: The requirement to deposit a domicile declaration for appeal inadmissibility does not apply to detained defendants, as direct notification to the place of detention is the only effective method, ensuring the right of access to justice.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Carpignano Angelo, nato il 25/12/1992 a Mottola (TA) avverso l'ordinanza del 25/03/2024 della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. l'appello proposto da Angelo Carpignano avverso la sentenza di primo grado del 26 marzo 2023, con cui lo stesso era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 2.400 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sul rilievo che all'atto di appello non era allegata la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato.
2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza, deducendo l'inapplicabilità della causa d'inammissibilità dell'appello ex art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. perché Angelo Carpignano era ed è tuttora ininterrottamente detenuto presso la Casa di reclusione di Turi fin dal 23 luglio 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'unico motivo di ricorso risulta manifestamente fondato per le seguenti ragioni.
2. Premesso che risulta dagli atti che Angelo Carpignano era (ed è tuttora) detenuto seppure per altra causa presso la Casa di reclusione di Turi fin dal 23 luglio 2021, l'ordinanza impugnata non ha considerato che, giusto l'ormai conforme indirizzo giurisprudenziale di legittimità (Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023, Savoia, Rv. 285546; Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, Toure, Rv. 285029; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021), l'adempimento di cui all'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1 lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022 (disposizione abrogata dall'art. 2, comma 1 lett. o), L. 9 agosto 2024, n. 114), che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere comunque alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU.
Invero, se l'imputato risulti detenuto per il reato per cui si procede, trova applicazione la norma generale che prevede la notifica mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione. Principio, peraltro, affermato prima della novella del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 dalle Sezioni Unite (sent. n. 12778 del 27/2/2020, S., Rv. 278869-01) anche con riferimento all'imputato detenuto per altra causa, pure in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio ritenuta superflua.
3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, per i