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Sentenza — n. 42391/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42391/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42391/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, ex art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., l'appello proposto da Tarik Aliani avverso la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Forlì il 6 ottobre 2023, per mancata autenticazione della procura speciale ad impugnare rilasciata al difensore, contenente l'elezione di domicilio per la notifica del decreto di citazione.

Regesto Legislator

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art. 39 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 42391/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla stregua di quanto previsto dall'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., il difensore è autorizzato ad autenticare la firma del proprio assistito. Orbene, dalla verifica degli atti risulta la sussistenza di un'attestazione col mezzo della firma digitale del difensore, apposta in calce all'elezione di domicilio effettuata dall'imputato, circostanza che contraddice il presupposto che aveva condotto la Corte territoriale a dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancanza di valida elezione di domicilio. Il difensore si assume la piena responsabilità della provenienza dall'assistito della dichiarazione e della relativa sottoscrizione che egli autentica.

Parole chiave

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grave deficienza del procedimento all'estero difetto di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate procedimento per falsità firma digitale domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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art. 39 disp. att. cod. proc. pen
Alla stregua di quanto previsto dall'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., il difensore è autorizzato ad autenticare la firma del proprio assistito.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Aliqni Tarik, nato il 23/01/1986 in Marocco avverso l'ordinanza del 27/03/2024 della Corte d'appello di Bologna. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, ex art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., l'appello proposto da Tarik Aliani avverso la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Forlì il 6 ottobre 2023, per mancata autenticazione della procura speciale ad impugnare rilasciata al difensore, contenente l'elezione di domicilio per la notifica del decreto di citazione.

2. Il difensore di Aliani ha presentato ricorso avverso la citata ordinanza, deducendo che la procura speciale per la proposizione dell'impugnazione, contenente la contestuale elezione di domicilio, allegata all'atto di appello, rilasciata dall'imputato - successivamente alla sentenza di primo grado - il 26 ottobre 2023 risultava autenticata tramite firma digitale apposta dal difensore nella stessa data. In data 19 settembre 2024 il difensore ha depositato conclusioni con cui insiste nel proposto motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Alla stregua di quanto previsto dall'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., il difensore è autorizzato ad autenticare la firma del proprio assistito. Orbene, dalla verifica degli atti risulta la sussistenza di un'attestazione col mezzo della firma digitale del difensore, apposta in calce all'elezione di domicilio effettuata dall'imputato, circostanza che contraddice il presupposto che aveva condotto la Corte territoriale a dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancanza di valida elezione di domicilio. Il difensore si assume la piena responsabilità della provenienza dall'assistito della dichiarazione e della relativa sottoscrizione che egli autentica.

La legge, invero, non prescrive né che la firma venga apposta in presenza del difensore (che può autenticarla perché la conosce e la riconosce o perché è aliunde certo della sua riferibilità), né che l'atto debba pervenire al difensore con determinate modalità, piuttosto che con altre che ne veicolino solo la copia. Nel caso di specie la firma digitale del difensore di fiducia risulta essere stata correttamente apposta sotto la firma di Aliani all'interno della procura speciale contenente la contestuale elezione di domicilio, allegata all'atto di appello.

Va peraltro ricordato che la disposizione di cui all'art. 581, comma 4-ter cod. proc. pen. è stata parzialmente modificata dall'art. 2, comma 1 lett. o), L. 9 agosto 2024, n. 114, che ne ha circoscritto l'applicazione al «difensore di ufficio».3. Ne deriva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per il g