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Sentenza — n. 42292/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42292/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42292/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Antonio Saiz chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha respinto la richiesta di riesame proposta avverso il provvedimento del 12 marzo 2024 con il quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in relazione alla partecipazione al clan camorristico Valda-Aprea, facente capo ai fratelli Luigi e Francesco Pio Valda, operante in Barra e zone limitrofe. 2.Con unico motivo di ricorso, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale per la ritenuta sussistenza della condotta partecipativa incentrata sulla erronea valutazione del contenuto di un messaggio WhatsApp del 4 gennaio 2023, intervenuto tra il fratello del ricorrente, Pasquale Saiz, e Alessio Di Lernia, messaggio che conduceva, nel corso di una perquisizione domiciliare, al rinvenimento di una pistola, costituita dalla "replica in metallo di una pistola ad avancarica mod. 92 mm. di colore nero, con la canna priva di tappo rosso".

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 42292/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. I prospettati vizi di motivazione sulla valutazione della gravità indiziaria in relazione alla sussistenza del reato sono generici e manifestamente infondati. E' del tutto generico il primo passaggio argomentativo del ricorso posto che l'episodio del rinvenimento della pistola replica in metallo di una pistola ad avancarica mod. 92 mm. di colore nero, con la canna priva di tappo rosso, non rileva ai fini della valutazione della posizione di Antonio Saiz ma del fratello Pasquale ed è richiamato nell'ordinanza impugnata solo con riferimento alla coeva perquisizione che veniva eseguita a casa Saiz, in seguito all'arresto del ricorrente.

Parole chiave

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partecipazione al reato organizzazione criminale spionaggio nel diritto penale minaccia contro le autorità agente provocatore assassinio

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
Antonio Saiz chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha respinto la richiesta di riesame proposta avverso il provvedimento del 12 marzo 2024 con il quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
2.Con unico motivo di ricorso, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Saiz Antonio, nato a Napoli il 26/06/2004 avverso l'ordinanza del 11/4/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Elisabetta Ceniccola che ha chiesto dichiarare la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Antonio Saiz chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha respinto la richiesta di riesame proposta avverso il provvedimento del 12 marzo 2024 con il quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in relazione alla partecipazione al clan camorristico Valda-Aprea, facente capo ai fratelli Luigi e Francesco Pio Valda, operante in Barra e zone limitrofe. 2.Con unico motivo di ricorso, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale per la ritenuta sussistenza della condotta partecipativa incentrata sulla erronea valutazione del contenuto di un messaggio WhatsApp del 4 gennaio 2023, intervenuto tra il fratello del ricorrente, Pasquale Saiz, e Alessio Di Lernia, messaggio che conduceva, nel corso di una perquisizione domiciliare, al rinvenimento di una pistola, costituita dalla "replica in metallo di una pistola ad avancarica mod. 92 mm. di colore nero, con la canna priva di tappo rosso".

Analogo è l'errore dell'ordinanza impugnata nella valutazione del contenuto della conversazione telefonica del 10 gennaio 2023 intercorsa tra i fratelli Francesco Pio Valda e Luigi Valda nel corso della quale veniva commentato l'arresto di Antonio Saiz, trovato in possesso di altra pistola con matricola abrasa e arrestato in compagnia di Antonio Incarnato. Sostiene il ricorrente che il mero riferimento da parte di Francesco Pio Valda che il Saiz "stava con loro" non è idoneo a comprovare la condotta partecipativa, e, comunque, non è provato il presupposto della ricostruzione accusatoria e, cioè, che Antonio Saiz si stesse recando, al momento dell'arresto, a commettere un agguato ai danni di tale Ciro Di Ronza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. I prospettati vizi di motivazione sulla valutazione della gravità indiziaria in relazione alla sussistenza del reato sono generici e manifestamente infondati. E' del tutto generico il primo passaggio argomentativo del ricorso posto che l'episodio del rinvenimento della pistola replica in metallo di una pistola ad avancarica mod. 92 mm. di colore nero, con la canna priva di tappo rosso, non rileva ai fini della valutazione della posizione di Antonio Saiz ma del fratello Pasquale ed è richiamato nell'ordinanza impugnata solo con riferimento alla coeva perquisizione che veniva eseguita a casa Saiz, in seguito all'arresto del ricorrente.

A carico di Antonio Saiz rileva, invece, il sequestro dell'arma trovata in suo possesso al momento dell'arresto, arma che, verosimilmente, era stata anch'essa oggetto di una conversazione intercettata tra Alessio Di Lernia e Pasquale Saiz, viste la giustificazioni fornite da Pasquale all'amico quando gli promette di fargliene riavere "una uguale" perché il fratello era stato arrestato e la casa perquisita. Tuttavia la incertezza del riferimento di tale conversazione alla pistola cal. 92 ovvero a quella sequestrata a Saiz non rileva a favore di Antonio Saiz, stante la flagranza della detenzione dell'arma comune da sparo, perfettamente funzionante, trovatagli indosso al momento dell'arresto.

Altrettanto generici, perché volti alla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e manifestamente infondati, risultano i denunciati vizi di illogicità dell'ordinanza impugnata in relazione al coinvolgimento di Antonio Saiz in un attentato ai danni di Ciro Junior di Ronza: il ricorrente, era stato, infatti, tratto in arresto proprio mentre si recava, armato, munito di guanti in lattice, cappellini e altro materiale atto al travisamento, a compiere l'aggressione che costituisce oggetto della conversazione del 10 gennaio 2023 - successiva di due giorni all'arresto - tra Francesco Pio Valda e il fratello Luigi.

Francesco Pio riferisce al fratello che "Antony", quando era stato arrestato, stava andando a cercare "o m'briacon" (soprannome di Di Ronza Ciro Nunzio), descrivendo un'azione che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, si inseriva nella contrapposizione armata tra il clan Valda/Aprea e il clan Cuccaro/Ronza, contrapposizione che Francesco Pio, nel prosieguo della conversazione, riassumeva al fratello elogiando anche la capacità criminale del giovane "Antony", addirittura superiore a quella del fratello Lino. La circostanza che Antonio Saiz fosse armato; il riferimento di Francesco Pio Valda alle circostanze in cui egli stesso si trovasse in condizioni analoghe a quelle del Saiz, che però era stato arrestato; l'elogio delle capacità criminale di Antonio Saiz, giustificano e rafforzano l'affermazione di appartenenza al clan che Francesco Pio Valda faceva con il fratello precisando "sta con noi,...sta proprio con me e con il cugino".

Rileva il Collegio che in presenza di un fatto comunicativo, quale quello intercorso tra i due fratelli Valda, l'individuazione del contesto in cui è avvenuta la comunicazione; la ricostruzione della sottostante dinamica della contrapposizione armata tra gruppi in cui andava collocata anche la condotta ascritta all'indagato e l'elogio della capacità criminale del giovane Saiz Antonio, contribuiscono a definire il significato della rivendicazione di appartenenza al clan, qualificandola in termini di gravità indiziaria, conclusione fondata su un'operazione di selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti compiuta dal giudice del merito e che, in mancanza di evidenti illogicità non può essere sindacata nel giudizio per cassazione.

Il Tribunale ha ritenuto, infatti, che il contenuto della descritta conversazione, in cui Francesco Pio Valda riassumeva al fratello la geografia degli schieramenti • dei gruppi e le ultime azioni di contrasto, autorizzasse l'obbligata conclusione che Antonio Saiz si fosse inserito nel gruppo dei fratelli Valda, condividendone le finalità e contribuendo a rafforzare con le sue azioni, il potere del gruppo proprio nel contesto della descritta contrapposizione, risultato avallato dall'arresto del Saiz dal quale, del resto, era partita la conversazione tra i due fratelli, a prescindere dalla conoscenza dei fatti più recenti da parte di Luigi Valda che, comunque, era ben a conoscenza della famiglia Saiz e dei suoi componenti che, nel corso della conversazione, passava in rassegna per stabilire la capacità criminale dei tre fratelli Saiz, che gli veniva confermata da Francesco Pio. 2.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa, al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila.

La Cancelleria è delegata agli adempimenti di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. p