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Sentenza — n. 42290/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against partial revocation of home arrest, replacing it with a corporate ban measure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42290/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonio Samuele Veneziano's appeal against a Rome Tribunal order that replaced home arrest with a six-month corporate ban. The Tribunal found no new evidence of danger despite the passage of time since the corruption investigation closed. The court ruled the lower court's reasoning was legally sound and sufficient to maintain the restrictive measure.

Regesto Legislator

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Art. 310 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: When a lower court replaces a restrictive measure based on the passage of time without new facts, the decision remains valid if the original danger assessment remains substantively unchanged and the new measure is proportionate.

Parole chiave

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corruption investigation cautionary measures home arrest revocation corporate ban measure procedural appeal dismissal proportionality of sanctions defensive arguments rejection garanzia di un'attività irreprensibile

Disposizioni normative citate

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Art. 310 cod. proc. pen.
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma in parziale accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto da Antonio Samuele Veneziano avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
art. 310 cod. proc. pen
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma in parziale accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Veneziano Antonio Samuele, nato a Sinalunga il 15/07/1957 avverso l'ordinanza del 26/04/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma in parziale accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto da Antonio Samuele Veneziano avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 8 gennaio 2024, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, ha disposto la sua sostituzione con quella interdittiva del divieto di esercitare l'impresa o gli uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di mesi sei. Il Tribunale, dopo aver evidenziato l'assenza di elementi di novità rispetto al quadro cautelare già valutato in sede di riesame, ha ribadito la irrilevanza ai fini del giudizio sul pericolo di reiterazione dei nuovi elementi costituiti dall'assenza di contatti con gli altri indagati dopo la perquisizione e sequestro del giorno 11 luglio 2022, come anche l'irrilevanza dell'assenza di cariche formali, in ragione della contestazione riferita al ruolo svolto come amministratore di fatto nelle vicende corruttive per cui è indagato.

Tuttavia, solo in ragione del tempo decorso dai fatti e della chiusura delle indagini ha ritenuto di operare la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la misura interdittiva predetta.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, Antonio Samuele Veneziano chiede l'annullamento del provvedimento per un unico motivo con cui deduce la mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari, essendosi il Tribunale limitato a ribadire, aderendovi passivamente, le argomentazioni dell'ordinanza emessa in sede di riesame, lamentandosi, tra l'altro, il ricorrente anche perché si tratta di una ordinanza scritta dallo stesso relatore e perché si sofferma a ribadire la gravità indiziaria che non era stata neppure oggetto di censure. Nel ricorso si denuncia la incongruenza della ravvisata attualità del pericolo di reiterazione per l'assenza di occasioni a delinquere specificamente individuate, e per avere valorizzato la spregiudicatezza desunta dalle modalità e continuità del rapporto corruttivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Il Tribunale ha parzialmente accolto l'appello, ritenendo attenuate le esigenze cautelari solo per il tempo decorso, essendo rimasto sostanzialmente immutato il quadro cautelare, ed ha perciò applicato la più lieve misura interdittiva ritenuta sufficiente a salvaguardare le finalità cautelari. Tutti gli elementi di novità che avrebbero giustificato il venir meno delle esigenze cautelari sono stati già considerati nel provvedimento del riesame, in quanto antecedenti, che è divenuto definitivo dopo il rigetto del ricorso in cassazione deciso il 13 giugno 2024, e ciò giustifica il richiamo operato dal Tribunale al provvedimento emesso in sede di riesame.

Le deduzioni difensive sono state motivatamente respinte perché incentrate sulla cessazione degli incarichi, considerato che l'imputato ha agito in veste di amministratore di fatto, quindi senza alcuna carica formale, oltre che per le modalità dei fatti e la rete di rapporti intessuta con i pubblici ufficiali dell'ANAS che avrebbero consentito alle società, ad esso riferibili, di ottenere appalti pubblici milionari. Il riferimento ai gravi indizi è, quindi, stato richiamato coerentemente solo al fine di fare emergere le ragioni della ritenuta irrilevanza degli elementi di novità addotti dalla difesa per la revoca della misura cautelare.

Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa e più favorevole valutazione del quadro cautelare, non consentita in questa sede.

2. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 o