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Ordinanza — n. 42288/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lower court's inadmissibility ruling due to lack of reviewability and procedural defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42288/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the lower court's order dismissing a complaint for non-prosecution was not reviewable by this court. The appellant argued that the fifteen-day deadline for filing the complaint expired on a holiday, legally extending to the next day when the complaint was submitted. The court ruled that such errors constitute a violation of law requiring revocation by the original judge rather than a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis; Art. 410-bis, comma 1; Art. 172 cod. proc. pen.: An order declaring inadmissible a complaint for non-prosecution based on procedural timeliness errors is not reviewable by the Supreme Court but must be addressed via revocation proceedings due to lack of contradiction.

Parole chiave

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procedural timeliness holiday extension non-prosecution complaint lack of contradiction violation of law inadmissibility ruling cassation reviewability opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità, con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equa, di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Art. 410-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non ricorribile, secondo l'orientamento consolidato per il quale l'ordinanza del tribunale che abbia erroneamente valutato intempestivo il reclamo ex art. 410-bis cod.
Art. 172, cod. proc. pen.
essendo stato erroneamente ritenuto tardivo il reclamo non tenendosi conto che - ai sensi dell'art. 172 cod.
art. 172 cod. proc. pen
essendo stato erroneamente ritenuto tardivo il reclamo non tenendosi conto che - ai sensi dell'art. 172 cod. proc. pen.
art. 410-bis cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non ricorribile, secondo l'orientamento consolidato per il quale l'ordinanza del tribunale che abbia erroneamente valutato intempestivo il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Cerroni c/Galanti, Rv. 281693
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Riccardi Angelo, nato a Manfredonia il 30/12/1969 nei confronti di Ignoti avverso la ordinanza del 22/05/2024 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;

RITENUTO IN FATTO

1. La ricorrente parte offesa ricorre avverso il provvedimento emesso in data 22.5.2024 dal Tribunale di Foggia, all'esito della udienza camerale, che ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto in data 27 dicembre 2023 dalla predetta parte offesa avverso la ordinanza di archiviazione emessa in data 11 dicembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale. Il Tribunale ha rilevato la tardività del reclamo proposto oltre il termine di quindici giorni fissato dalla legge, considerando la notifica del provvedimento opposto avvenuta in data 11 dicembre 2023.

2. Con l'atto di ricorso del difensore la parte offesa si deduce violazione degli artt. 410-bis e 172 cod. proc. pen. essendo stato erroneamente ritenuto tardivo il reclamo non tenendosi conto che - ai sensi dell'art. 172 cod. proc. pen. - il termine quindicinale scadeva il 26 dicembre, giorno festivo, e, pertanto, era prorogato di diritto al successivo 27 dicembre, data in cui è stato depositato il reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non ricorribile, secondo l'orientamento consolidato per il quale l'ordinanza del tribunale che abbia erroneamente valutato intempestivo il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. proposto dalla persona offesa avverso l'archiviazione, dichiarandolo inammissibile senza la previa instaurazione del contraddittorio, non è ricorribile per cassazione per abnormità, essendo piuttosto viziata da violazione di legge, che può essere fatta valere chiedendo la revoca al medesimo giudice che l'ha pronunciata(Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Cerroni c/Galanti, Rv. 281693), dovendosi ravvisare difetto di contraddittorio anche nel caso, quale quello in esame, in cui la declaratoria di inammissibilità ha impedito l'esame nel merito del reclamo proposto.

2. Alla declaratoria di inammissibilità, con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equa, di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Co