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Sentenza — n. 42286/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on custody measure as fact-based and lacks legal grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42286/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was based on generic factual disputes rather than legal errors. The appellant argued that home detention was not an extreme measure, citing the location of his parents' home and his minor role as a drug distributor. The court rejected these arguments, noting the appellant's professional criminal conduct and lack of reliability, thus upholding the lower court's decision to maintain the prison custody measure.

Regesto Legislator

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Art. 310 cod. proc. pen.; Art. 284, 275 comma 3 cod. proc. pen.: An appeal challenging a coercive measure is inadmissible if it is based solely on generic factual disputes without demonstrating a violation of the law regarding the necessity of the measure.

Parole chiave

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inadmissible appeal coercive measure custody in prison extrema ratio factual dispute drug trafficking home detention lavoro del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 310 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod.
Art. 284 cod. proc. pen.
Art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 23 comma 8 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disposta la trattazione scritta del procedimento, aì sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l.
Art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
art. 310 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ncreye Assane, nato in Senegal il 15/07/1992 avverso la ordinanza del 05/06/2024 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di Assane Ndiaye avverso la ordinanza emessa in data 8 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata respinta la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere applicata al predetto con ordinanza del 21.11.2023 con altra meno afflittiva.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Assane Ncliaye deducendo violazione degli artt. 284 e 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla natura di extrema ratio della misura carceraria. Nella specie non sono stati considerati elementi oggettivi, costituiti dai luogo di esecuzione degli arresti domiciliari presso i genitori in Prevalle (BS), che assicurano l'assenza di condizioni esterne idonee a favorire la recidiva, essendo quelli contestati caratterizzati da un chiaro radicamento nel territorio di Torino ed essendo quello del ricorrente un ruolo di mero "galoppino", la cui mansione prevalente era la distribuzione delle dosi ai consumatori finali.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, aì sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1, Il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto per questioni di fatto.

2. Il Tribunale, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha rigettato l'appello proposto sul rilievo della connotazione professionale della condotta criminosa (quattro vicende di detenzione e cessione di cospicui quantitativi di cocaina - 400, 160, 200 e 80 grammi tra giugno e settembre 2023) e della ininfluenza sul ricorrente delle precedenti sentenze di condanna (resistenza e stupefacenti), come pure dell'assenza di un contegno processuale favorevole, rilevando anche la inincidenza del periodo cautelare decorso. Rispetto alla consistenza del pericolo cautelare così delineato, ha affermato la inidoneità del domicilio indicato a fronteggiare il pericolo cautelare, in assenza di indici di affidabilità del ricorrente e sui rilievo che lo stesso ha collaborato con altro coindagato agli arresti domicíliari.3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stime quo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

4. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc