Cassation court dismisses appeal against annulment of cash seizure due to lack of probatory relevance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a Trapani court order annulling a cash seizure, arguing the lower court ignored evidence of drug trafficking profits. The court rejected this, ruling that money cannot be seized for probatory purposes unless it possesses unique characteristics proving the crime itself. Consequently, the appeal was declared inadmissible as the seizure lacked the necessary legal foundation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 253 cod. proc. pen.; Money cannot be seized for probatory purposes unless it possesses unique characteristics proving the crime itself, as the proof of the offense does not derive from the mere existence of the monetary sum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani nei confronti di Wally Saikou, nato in Gambia il 01/08/2000 avverso la ordinanza del 27/02/2024 del Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; lette le conclusioni dell Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. Angelo Ranieri, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trapani, in accoglimento dell'impugnazione cautelare proposta nell'interesse di Saikou Wally avverso il decreto di convalida del sequestro emesso in data 8 febbraio 2024 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, ha annullato il decreto limitatamente al sequestro della complessiva somma di denaro di euro 174,00.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani deducendo con unico motivo violazione degli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen. ed omessa motivazione rispetto agli elementi in atti addotti dal Pubblico Ministero a fondamento del disposto sequestro delle somme di denaro. Il Tribunale, sul rilievo della mancanza di ipotesi del reato di cessione di stupefacente in capo all'indagato, ma soltanto di quello di detenzione per la successiva cessione, ha ritenuto l'illegittimità della apprensione del denaro non tenendo conto che questo era stato espressamente sottoposto a sequestro in quanto verosimile provento della cessione di stupefacente "dovendosi ricostruire i pregressi episodi che hanno generato il profitto illecito". Del resto, ai fini cautelari è sufficiente una enunciazione dell'addebito tale da consentire all'incolpato l'esercizio delle facoltà difensive, senza necessità di una specifica formulazione di capi di imputazione, le cui coordinate possono desumersi dal contesto della motivazione.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2. Il Tribunale ha disposto l'annullamento del decreto di convalida del sequestro della somma di denaro sul duplice rilievo della mancanza di pertinenzialità di tale somma rispetto alla detenzione dello stupefacente e, comunque, la mancanza di indicazioni da parte dell'accusa di elementi per procedere al sequestro finalizzato alla confisca per "sproporzione".3. Costituisce jus receptum che anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione sia in ordine alla rilevanza probatoria del bene assoggettato a sequestro, sia con riguardo al nesso di pertinenzialità fra "res" e reato (Sez. 6, n. 11817 del 26/01/2017, Belardinelli, Rv. 269664), esulando dalla fattispecie - che ha a oggetto un sequestro probatorio - l'esigenza preventiva a fini di confisca.
3. Tuttavia, costituisce orientamento più volte affermato, al quale questo Collegio intende aderire, che una somma di danaro, qualificata come corpo del reato di traffico di stupefacenti, ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen., non può essere sottoposta a sequestro per esigenze probatorie, in quanto la prova del reato non discende dalla "res" sequestrata, ma dagli atti di indagine circa il suo rinvenimento. (Sez. 6, n. 19771 del 09/04/2009, Morello, Rv. 243670); ancora, una somma di denaro non può essere sottoposta a sequestro per esigenze probatorie in assenza di specifici elementi dai quali sia desumibile che la prova del reato discende non dal semplice accertamento dell'esistenza di un quantitativo di denaro che costituisce corpo del reato, ma dal denaro stesso nella sua materialità, come ad esempio per le particolari caratteristiche delle monete o delle banconote (Sez. 3, n. 22110 del 12/02/2015, Quadrari, Rv. 263661).
4. Cosicchè, in assenza di tale necessaria peculiare connotazione del denaro sequestrato nel caso di specie, neanche prospettata dal ricorrente, correttamente è stata negata la legittimità del suo sequestro a fini probatori.
5. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara