Italian court dismisses appeal against internal preliminary investigation order regarding lawyer file access.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Francesco Scaglione's appeal inadmissible against a preliminary investigation judge's internal order. The appellant argued the order was defective due to lack of motivation and violated his right to access case files before a guarantee interrogation. The court ruled the order was merely internal and non-definitive, lacking any decision on the nullity exception, thus precluding independent appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 310 cod. proc. pen.; An internal order by the preliminary investigation judge requesting information from the clerk regarding file access does not possess decisive content and cannot be independently appealed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente SENTENZA sul ricorso proposto da Scaglione Francesco, nato a Palermo il 23/7/1960 avverso l'ordinanza del 28/5/2024 emessa dal Tribunale di Milano visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la-relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni formulate dall'Avvocato Angelo Colucci, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza, adottata dal giudice per le indagini preliminari nel corso dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato, con la quale questi chiedeva informazioni alla propria cancelleria in ordine all'accesso al fascicolo da parte del difensore in tempo utile rispetto alla data fissata per l'interrogatorio.
2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati due motivi di ricorso per vizio di motivazione e violazione di legge, con i quali si contesta l'inammissibilità dell'appello, dichiarata sul presupposto che l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari era meramente interna al procedimento e non definitoria. Il ricorrente contesta, altresì, l'affermazione secondo cui l'eccezione di nullità dell'interrogatorio sarebbe stata manifestamente infondata, nonostante la dimostrata impossibilità di visionare gli atti sottesi all'adozione della misura cautelare. 3.11 ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L'atto impugnato è espressamente individuato nell'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, nel corso dell'interrogatorio di garanzia e a fronte dell'eccepita impossibilità di consultazione degli atti, chiedeva informazioni alla cancelleria, riservandosi di rinviare l'interrogatorio, senza successivamente adottare alcun ulteriore provvedimento. Il Tribunale del riesame riteneva che l'impugnazione proposta dovesse qualificarsi quale appello, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso la sopravvenuta perdita di efficacia dell'ordinanza genetica, derivante dall'omesso espletamento dell'interrogatorio.
Prosegue il Tribunale precisando che la sopravvenuta perdita di efficacia della misura doveva essere richiesta al giudice per le indagini preliminari e, solo in caso di diniego, quest'ultimo provvedimento sarebbe stato appellabile. Invero, nel caso di specie il ricorrente si è limitato a impugnare un provvedimento meramente interno al procedimento, volto esclusivamente ad acquisire informazioni dalla cancelleria, senza che con esso il giudice abbia statuito in merito all'eccezione di nullità sollevata dalla difesa. Ne consegue che l'ordinanza, essendo priva di contenuto decisorio, non poteva essere autonomamente impugnata.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, , disp.att. cod. proc. pen. Così deciso il 27 settembre 2024 Il Consiglier