Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to critically analyze evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were deemed generic and failed to engage with the specific facts. The appellant argued that the lower court ignored non-individualizing evidence regarding clan membership, but the Court found the trial judge's reasoning sound and based on individualizing elements like intercepted conversations and witness statements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds that do not critically confront the evidence or facts established by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Curcio Steven nato a Siracusa il 18/03/2003 avverso l'ordinanza del 18 aprile 2024 del Tribunale di Catania; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Steven Curcio ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere 7,/ per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per il reato di porto illegale di armi da fuoco aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Con un unico motivo di ricorso deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione, in quanto omessa e contraddittoria, in ordine al giudizio di gravità indiziaria. Deduce il ricorrente, quanto al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., che il Tribunale si è limitato a confermare l'ordinanza cautelare basandosi su elementi indiziari non individualizzanti, fatta eccezione per una sola conversazione intercettata, o, al più, idonei a rivelarne una condotta isolata ed episodica.
L'ordinanza ha, infatti, posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, oltre alle sentenze irrevocabili attestanti l'esistenza del clan Bottaro-Anastasio (diverso dal c.d. gruppo della Borgata al quale, secondo l'imputazione provvisoria, apparterrebbe il ricorrente), le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, le intercettazioni telefoniche e ambientali, una sola delle quali riguarda il ricorrente, nonché il sequestro delle armi. Si sottolinea, ad esempio, che la questione relativa alla esistenza del "clan storico" e della c.d. "squadra della Borgata" riguarda la posizione di Guarino, quella sulla disponibilità di armi attiene al coindagato Nastasi (a carico del quale sono stati eseguiti i sequestri delle armi) mentre, infine, la questione dei rapporti con gli altri clan attiene alle posizioni di Guarino e Piazzese.
Analoghi rilievi valgono anche per la bisca clandestina e per l'assistenza ai detenuti, anche questi non riferibili al ricorrente Ad avviso del ricorrente l'ordinanza impugnata, al pari di quella genetica, ha omesso di indicare gli elementi dai quali desumere il suo coinvolgimento dell'organigramma associativo. Nel provvedimento si fa, infatti, riferimento alla detenzione di armi, desunta da una intercettazione priva di riscontri esterni e del relativo sequestro, armi che, comunque, non appartenevano al clan, ma al singolo indagato. Sostiene, pertanto, il ricorrente che l'unico elemento a suo carico attiene alla sola esplosione di colpi di arma da fuoco nei confronti di Garofalo, avvenuta quando lo stesso Curcio non si trovava più sul posto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto si fonda su un motivo generico e versato in fatto.Ad avviso del Collegio, infatti, il Tribunale, con motivazione immune da vizi e coerente con le indicazioni ermeneutiche di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670), con la quale il ricorrente omette ogni confronto critico, ha ricostruito gli elementi indiziari (consistenti nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Costanzo e Barone e nei riscontri emersi dalle conversazioni intercettate, dalle videoriprese e dalle attività di perquisizione e sequestro) sintomatici della persistente operatività del clan storico Bottaro-Attanasio nel quartiere La Borgata dal giugno 2023, del ruolo di comando svolto da Giuseppe Guarino (su diretta investitura di Alessio Attanasio) nonché della partecipazione del ricorrente.
In particolare, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale ha desunto la sua intraneità al sodalizio da elementi di contenuto individualizzante, attestanti la sua partecipazione sia alle attività economiche del clan che alle altre iniziative funzionali all'attuazione dei suoi obiettivi di predominio e controllo del territorio. Quanto alle prime, l'ordinanza ha valorizzato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Costanzo (completamente trascurate dal ricorrente), il quale ha riferito che al Curcio era stata affidata la gestione del bar dello stadio "De Simone", nonché i riscontri emersi dalla conversazione in cui altro sodale, Francesco Montalto, riferiva in merito alla divisione dei proventi del bar tra il ricorrente, Guarino e lo stesso Montalto.
Quanto alla partecipazione alle altre attività del clan, l'ordinanza impugnata ha considerato i seguenti elementi indiziari desunti dalle intercettazioni e dalle video riprese, la cui utilizzabilità, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non richiede alcun riscontro esterno:
i) le conversazioni in cui Guarino Giuseppe, discutendo delle ritorsioni armate ai danni dei giocatori della bisca per debiti non pagati, indicava espressamente Curcio quale componente della spedizione punitiva; ii) la conversazione da cui risulta che anche il ricorrente ha partecipato, unitamente ad altri sodali, all'attentato ai danni di Garofalo; ii) le conversazioni da cui risulta la partecipazione del ricorrente alle discussioni relative all'acquisto di armi clandestine, nonché la sua disponibilità ad assicurare al gruppo la pronta disponibilità e la custodia delle armi (circostanza, quest'ultima, riscontrata anche dalle videoriprese).
2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26 s